Appalti

Impugnabile l’atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare

di Maria Luisa Beccaria

È impugnabile l’atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare, perché le acquisizioni maturate in quest’ultima, secondo la sentenza del Tar Sardegna n. 185/2018, si consolidano e si riverberano sull’approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia di quello definitivo.
Nella fattispecie, i vizi della determinazione conclusiva della conferenza preliminare, prevista dall’articolo 14, comma 3, della legge 241/1990, sono stati fatti valere in via derivata quali vizi dell’ordinanza con la quale è stato approvato il progetto preliminare.
I giudici hanno annullato ordinanza e bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di un’opera pubblica di notevole impatto, in un’area tutelata sotto il profilo paesaggistico per i vincoli fissati dall’articoli 136 e 142 del Dlgs 42/2004, e per quanto stabilito dal piano paesaggistico regionale del 2006.
Sono stati censurati i pareri favorevoli dell’ufficio regionale sul paesaggio, per difetto di motivazione e della Soprintendenza, per illogicità e contraddittorietà.

Vincoli
Il parere favorevole dell’ufficio regionale per il paesaggio è stato bocciato perché in esso non sono state motivate le ragioni che avrebbero permesso di derogare al vincolo paesaggistico e non sono stati considerati le dimensioni delle opere da realizzare e l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento.
I giudici sottolineano l’importanza della motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, che deve articolarsi secondo un modello, non seguito nel parere, nel quale sia apprezzata in modo dettagliato la descrizione: dell’edificio, con indicazioni delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; del rapporto tra edificio e contesto e dell'impatto visivo per stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.
Quando rilevano fondamentali valori costituzionali la motivazione deve inoltre esprimere il percorso logico e valutativo seguito dall’amministrazione.
Pure il parere favorevole della Soprintendenza non ha superato il vaglio del Tar, per l’insufficiente valutazione dei profili di compatibilità tra il progetto presentato e i valori paesaggistici, e per la contraddittorietà tra le considerazioni in premessa e la conclusione del Soprintendente sulla assenza di «elementi ostativi alla realizzazione dell’opera».
Per l'autorità statale preposta alla gestione del vincolo la tutela dei valori paesaggistici costituisce una finalità tendenzialmente esclusiva, sia per le ragioni costituzionali inerenti al preminente valore costituzionale del paesaggio, sia perché la funzione di tutela di quest’ultimo si svolge, per la giurisprudenza, con valutazioni di carattere tecnico-scientifico, prive di quel confronto tra gli interessi coinvolti che è tipico della discrezionalità amministrativa pura.
Pertanto la Soprintendenza non deve effettuare tale comparazione, altrimenti si configura un vizio di eccesso di potere per sviamento, o l'esercizio del potere per una finalità diversa da quella prevista dalla norma. Invece, nel caso di specie, la Soprintendenza ha confrontato «l'inserimento paesaggistico delle opere» con la mancanza di alternative alla soluzione proposta, relativa a interessi a essa estranei.

La sentenza del Tar Sardegna n.185/2018

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