Appalti

L'Anac cambia i requisiti per la qualificazione delle imprese

di Alberto Barbiero

Le categorie per il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di valore superiore ai 150mila euro saranno revisionate con la soppressione di alcune e con la razionalizzazione dei valori delle classifiche. L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato la proposta di decreto attuativo dell'articolo 83, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, che passa ora al ministero delle Infrastrutture per la definitiva formalizzazione.
Il documento elaborato dall'Anac tiene conto dei risultati della consultazione e attualizza le regole con alcune soluzioni che recepiscono esigenze segnalate dalle imprese e dalle stazioni appaltanti.

Riassetto delle categorie
L'elemento di maggior rilievo è il riassetto delle categorie, che ha comportato in particolare la soppressione della OG 11 (a fronte delle criticità rilevate nell'applicazione sia per l'impostazione dei bandi di gara sia per la dimostrazione dei requisiti) e della OG 17 (assorbita in altre categorie per via delle lavorazioni simili). Alla revisione delle categorie è coincisa anche la ridefinizione dei valori delle classifiche, con arrotondamento degli importi e con introduzione di una nuova per importi fino a 7,5 milioni.

Avvalimento
La proposta di decreto introduce il divieto di utilizzo dell'avvalimento dell'attestazione Soa per ottenere la qualificazione, determinando di conseguenza per le imprese la possibilità di utilizzare l'istituto previsto dall'articolo 89 del codice solo in relazione alla specifica gara.
Sempre in relazione all'avvalimento l'Anac ha definito una disposizione che regola in modo dettagliato i contenuti del contratto tra l'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria, al fine di evitare la presentazione di contratti generici, che potrebbero incorrere nella nullità. La norma prevede anche che nel contratto di avvalimento sia evidenziato il corrispettivo o, comunque, l'interesse patrimoniale dell'ausiliario.

Esecuzione dei lavori
Per la dimostrazione dei lavori eseguiti la proposta di decreto ribadisce l'importanza del certificato di esecuzione dei lavori, che ora risulta con contenuti molto dettagliati, al fine di evidenziare anche i lavori eseguiti dai subappaltatori: le stazioni appaltanti dovranno redigerli su un modello definito dall'Autorità, nonché inviarli mediante un sistema telematico, potendo rilasciarne copia alle imprese esecutrici su richiesta delle stesse.

Gare più «piccole»
L'Anac è intervenuta anche sugli elementi di cui devono essere in possesso gli operatori economici in relazione alle gare con valori inferiori ai 150mila euro, stabilendo anzitutto che devono essere in possesso di un particolare requisito tecnico-organizzativo, ossia devono aver conseguito un importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Inoltre, le imprese che vogliono partecipare a gare entro questa fascia devono avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nonché adeguata attrezzatura tecnica commisurata alla natura ed entità dei lavori da eseguire.

La proposta di decreto attuativo

La relazione

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