Appalti

Appalti, ok finale alle linee guida Anac sulla progettazione: stretta sui «lavori analoghi»

Stretta sulla partecipazione alle gare di progettazione e ingegneria. L'Anac ha infatti introdotto una limitazione temporale - fissata negli ultimi dieci anni - relativamente ai tre "servizi analoghi" all'oggetto della gara che i concorrenti indicano in sede di offerta ai fini della valutazione del merito tecnico. La novità, si legge al punto VI.1.1.1 lettera ) delle linee guida n.1 che l'Anac ha definitivamente approvato nella versione "post correttivo" e dopo la fase di inchiesta pubblica. La linea guida n.1 è stata approvata lo scorso 27 febbraio, depositata il 7 marzo e, infine, "furtivamente" pubblicata sul sito dell'Autorità. La delibera entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
Nonostante - come è noto - le linee guida non siano obbligatorie nell'applicazione da parte della Pa, le indicazioni dell'Anac produrranno una significativa selezione degli operatori. Chi, per esempio, negli ultimi dieci anni non ha progettato dighe o gallerie, viene di fatto escluso dalla possibilità di partecipare e presentare un'offerta a una gare per progettare una diga o una galleria. La concorrenza viene selezionata solo tra gli operatori - progettisti, studi, società - che hanno realizzato recentemente progetti simili. La novità non è comunque un fulmine a ciel sereno. Nei bandi pubblicati da alcune stazioni appaltanti - l'Anas è tra queste - si leggevano indicazioni simili relativamente alla fase dell'offerta.
Per quanto riguarda invece la fase di accesso alla gara, l'Anac ha indicato, anche in questo caso il termine degli ultimi dieci anni (invece dell'ultimo quinquennio) per lo svolgimento dei servizi analoghi.

Apertura sulla verifica dei progetti
Se da una parte l'Anac limita, di fatto, la partecipazione ai bandi di progettazione, dall'altra invece allarga il mercato dei servizi esterni sulle verifiche dei progetti. Infatti, nel caso di affidamento all'esterno, nel fatturato indicato nei requisiti economici è ammesso non solo quello derivante da servizi di verifica ma da servizi «di progettazione o di direzione lavori». Più precisamente, il bando può prevedere le seguenti due possibilità: «fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, per un importo da determinare in una misura non superiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica»; «avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso».
Di fatto, la novità consentirà a una vasta platea di operatori di partecipare alle gare di verifiche dei progetti, che hanno visto finora concorrere solo chi si era specializzato in questa attività. Va comunque ricordato che i maggiori ribassi d'asta che si registrano nei servizi di progettazione riguardano proprio gli affidamenti di servizi di verifica dei progetti.

Tutela dei servizi di geologia
Nell'ambito del divieto del subappalto della relazione geologica, le linee guida estendono l'ambito soggettivo di partecipazione del geologo all'interno della struttura di progettazione stabilendo, in analogia a quanto previsto per i requisiti di partecipazione in termini di organico, che il geologo può essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e con partiva Iva, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo (secondo l'ultima dichiarazione Iva).

Offerta economicamente più vantaggiosa: massimo 30 punti al prezzo
Avendo ripristinato il tetto massimo dell'elemento prezzo a 30 punti su 100, le linee guida rimodulano anche le "forchette" dei punteggi relativi al restante 70% del punteggio da attribuire al merito tecnico all'interno dei bandi di progettazione, nell'ambito dei seguenti quattro elementi.
1) Punteggio tra il 25% e 50% da attribuire alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe»;
2) Punteggio tra il 25% e 50% da attribuire alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico»;
3) Punteggio fino al 10% da attribuire alla «riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo» di svolgimento dell'incarico;
4) Punteggio fino al 5% da attribuire alle «prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti».

Il testo definitivo delle linee guida Anac n. 1 sulla progettazione

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