Appalti

Gare, irrilevante la regolarizzazione «postuma» del Durc

di Maria Luisa Beccaria

La regolarità contributiva è un requisito per partecipare alle gare che non può essere perso neppure in via temporanea, e serve anche per stipulare il contratto. È irrilevante l’adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva: la regolarizzazione postuma comporterebbe una violazione dei principi di parità di trattamento, di autoresponsabilità, nonché del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
Con la sentenza 2491/2018 il Tar Lazio si occupa dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva per irregolarità contributiva del primo classificato. Il concorrente si era sistemato con il versamento dei contributi dopo la scadenza del termine assegnato dall’istituto previdenziale ed è stato pertanto escluso, perché non era in regola al momento dell’emissione del Durc negativo, richiesto dalla stazione appaltante.
I giudici sottolineano che non è stato violato l’articolo 31, comma 8, del Dl 69/2013 che prevede l’invito a regolarizzare i debiti contributivi entro 15 giorni dalla richiesta dell’istituto previdenziale, essendo stato adempiuto da quest’ultimo tale obbligo.
L’articolo 80, comma 4, del Dlgs 50/2016 fa scattare l’esclusione dalla gara quando un operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Sono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Durc, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli istituti di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
La partecipazione alle gare è ammessa solo quando l’impegno di pagare le imposte o i contributi previdenziali ovvero il pagamento stesso siano formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Regolarità
Secondo la giurisprudenza consolidata la regolarità contributiva non è un fattore frazionabile o virtualmente ricostruito a posteriori. È espressione dell’operato diligente dell’impresa con riguardo a tutte le obbligazioni previdenziali maturate sia in periodi precedenti, sia nel momento in cui sia stata già espletata la gara, durante i quali l’operatore economico era obbligato a effettuare i relativi versamenti.
La valutazione compiuta dagli enti previdenziali è vincolante per le stazioni appaltanti e preclude a esse una valutazione autonoma (Consiglio di Stato, Aunanza plenaria del 4 maggio 2012, n. 8).
Per l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze del 29 febbraio 2016 n. 5 e 6) non sono ammesse regolarizzazioni postume della posizione previdenziale. Il concorrente deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.
L’invito alla regolarizzazione, ossia il preavviso di Durc negativo, considerato prima dall’articolo 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007 e poi dall’articolo 31, comma 8, del Dl 69/2013, si applica solo ai rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento al documento unico di regolarità contributiva chiesto dall’operatore economico e non anche a quello richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa per la partecipazione alla gara.

La sentenza del Tar Lazio n. 2491/2018

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