Appalti

Edilizia, il titolo abilitativo serve anche per le costruzioni interrate

di Solveig Cogliani

La necessità del titolo abilitativo edilizio, nei casi di nuova costruzione, non può essere limitata ai soli manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma va riferita anche a quelli in tutto o in parte interrati ove trasformino durevolmente l'area impegnata. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 1200/2018.

Il caso
Il Consiglio di Stato si pronunzia, in appello, sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, che aveva respinto il ricorso, corredato da motivi aggiunti, avverso – tra l’altro -  l’ingiunzione a demolire riferita, oltre alle opere realizzate in assenza di titolo, anche a quelle realizzate in asserita variazione essenziale alla concessione in sanatoria rilasciata nel 1999, cioè:
- il piano interrato a uso locale di sgombero con relativa scala di accesso;
- l’annesso agricolo fuori terra, a causa della relativa trasformazione della destinazione d’uso da annesso agricolo a residenziale.
Con riferimento al primo manufatto, si trattava di un piano interrato realizzato in variazione essenziale alla concessione in sanatoria, con aumento superiore al 30% della volumetria originaria dell’unità immobiliare.
Il Giudice di primo grado aveva concluso per l’infondatezza della  censura di illegittimità elevata dalla parte interessata, in considerazione del piano interrato quale nuova edificazione ex articolo 78, comma 1, lett. a), Lr n. 1/2005.

La decisione
Il Giudice d’appello conferma la sentenza del Tar Toscana, ritenendo infondate le argomentazioni di parte appellante, secondo la quale il locale interrato avrebbe una mera funzione isolante, in quanto la realizzazione di una scala esterna per accedere allo stesso farebbe escludere la limitazione al suo utilizzo.
La sentenza in esame ribadisce un principio più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa e penale. In tal senso la Suprema Corte (Sezione III penale, sentenza 12 maggio 2014, n. 19444) ha affermato che costituiscono, infatti, lavori edilizi soggetti a permesso a costruire non soltanto quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi (si veda, tra le altre, Sezione III, 29 aprile 2003, n. 26197, proprio con riferimento ad una fattispecie relativa ad una piscina interrata).

L’approfondimento
Vale a riguardo, tuttavia, ricordare l’ipotesi particolare, in ragione delle specifiche finalità, prevista dall’articolo 9, comma 1, legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), che prevede che i proprietari di immobili possano realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. La giurisprudenza anche recente ha, tuttavia, evidenziato che tale disposizione ha «carattere eccezionale da interpretarsi nel suo significato strettamente letterale ed in considerazione delle finalità della legge nel cui contesto risulta inserita» (Consiglio di Stato, Sezione IV, 19 luglio 2017 n. 3566).

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