Appalti

Appalti, altra stretta sulle rotazioni

Senza pace il principio di rotazione nelle gare di appalto, in particolare per i servizi «sotto soglia» (articolo 36 del Dlgs 50/2016). La norma, che prevede fluidità e alternanza tra soggetti esecutori, è oggetto di sentenze, pareri e linee guida, come quella dell’Anac 4/2016 in corso di revisione. L’Anac predispone linee guida che poi il Consiglio di Stato rilegge, proponendo modifiche: questo è avvenuto con il parere 361/2018.

Questioni generali
Sui principi generali sentenze, Anac e Consiglio di Stato sono concordi, ostacolando il consolidarsi di rendite ed evitando la rinnovazione di rapporti a imprese già aggiudicatarie per i lavori sotto soglia. Il principio di rotazione impone infatti di coinvolgere sempre nuovi concorrenti, bilanciando precedenti scelte avvenute con gare a base ristretta. Fino a oggi, la rotazione è stata attuata escludendo dagli inviti il gestore uscente, ma lasciando libera la possibilità di invitare le imprese che avessero partecipato alla selezione, senza risultare aggiudicatarie.

Rotazione ed esclusione
Ora, secondo il Consiglio di Stato, rotazione ed esclusione si dovrebbero estendere anche agli operatori economici invitati e non affidatari nella precedente gara. Rotazione, infatti, significa completa sostituzione della squadra concorrente, comprensiva sia del vincitore che delle imprese collocatesi alle spalle. Quindi, ogni gara avrebbe una nuova compagine. La severità di questo principio non è assoluta: l’amministrazione infatti può aprire la gara a qualsiasi concorrente motivando in relazione al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, alle caratteristiche del mercato stesso, alla soddisfazione generata nel precedente rapporto contrattuale.
Può escludersi la rotazione, se occorre mettere in gara un diverso genere di prodotto o servizio, se muta l’oggetto del contratto, se la commessa non è identica o analoga a quella precedente, se infine cambia la fascia di valore. Si tratta di valutazioni complesse, perché l’obbligo di rotazione riemerge se, tenendo presenti gli ultimi tre anni solari, vi sono commesse arbitrariamente frazionate o identiche fasce di valore, se vi sono ingiustificate aggregazioni nel calcolo del valore stimato dell’appalto o, infine, se vi è un’insolita alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti. In ogni caso, l’obbligo di rotazione scatta solo quando l’amministrazione decide di limitare il numero delle imprese da invitare, perché se la gara è stata aperta, l’impresa aggiudicataria ha lealmente conquistato sul campo l’aggiudicazione. In conseguenza, il vantaggio di essere già stato aggiudicatario non è macchiato da ipotetico favoritismo e consente all’impresa, senza rotazione, di partecipare a una successiva gara.

Il parere del Consiglio di Stato n. 361/2018

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