Appalti

Esclusione dalla gara per irregolarità fiscale se l’istanza di rateizzazione è tardiva

di Ilenia Filippetti

La regolarità fiscale può sussistere, pure in presenza di una violazione accertata, solo quando l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara o prima della presentazione dell’offerta. È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 856 pubblicata il 12 febbraio 2018.

Il caso
Con bando pubblicato nel marzo 2016 il ministero dell’Interno indiceva una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, pulizia, ristorazione e bar presso il Centro balneare della Polizia di Stato situato a Fiumicino. Oggetto dell’appalto – da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con offerta economica costituita da un prezzo a base d’asta soggetto a rialzo – era l’affidamento dei servizi per quattro anni, decorrenti dalla stipula del contratto. All’esito della procedura di gara, tuttavia, la società aggiudicataria aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata disposta la sua esclusione dalla procedura a seguito del riscontro, in sede di esame della documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti generali, di una situazione di irregolarità fiscale a suo carico, emersa a seguito della consultazione del sistema AVCpass messo a disposizione dall’Anac.Tale irregolarità era emersa, in particolare, dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che dava atto di due violazioni definitivamente accertate, entrambe per importi superiori a 10.000,00 euro, ed entrambe antecedenti la data di presentazione dell’offerta.
A seguito dell’esclusione dell’originaria aggiudicataria, la gara veniva provvisoriamente aggiudicata alla seconda classificata, ma l’impresa esclusa proponeva ricorso al Tar Lazio, lamentando come la stessa Agenzia delle entrate avesse poi attestato che la ricorrente, alla data di presentazione dell’offerta, non era al corrente di alcuna pendenza fiscale e che solo successivamente a tale data le era stato notificato l’atto di riscossione emesso da Equitalia. La stessa aggiudicataria, inoltre, eccepiva di aver presentato istanza di rateizzazione del debito, poi accolta.
Con la pronuncia resa in prime cure, il Tar Lazio aveva respinto il gravame, sul presupposto che la stazione appaltante avesse dichiarato correttamente l’esclusione dalla gara della ricorrente, a fronte della certificazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’esistenza di due violazioni «definitivamente accertate», certificazione la cui correttezza non era sindacabile dall’Amministrazione: né poteva rilevare, in senso contrario, la successiva rettifica dell’Agenzia fiscale nel comunicare l’avvenuta presentazione di istanza di rateizzazione, perché il requisito della regolarità fiscale può ritenersi sussistere, anche in presenza di violazione accertata, solo quando l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La decisione
Nella pronuncia in rassegna si dà atto che l’impresa ricorrente aveva evidenziato, nel giudizio d’appello, come l’Agenzia delle entrate avesse rilasciato alla società interessata una dichiarazione con la quale, a rettifica della certificazione precedentemente rilasciata, si attestava che (alla data del 27 aprile 2016) a carico di quest’ultima «non risultano violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente». Con la conseguenza che, anche a voler ritenere vincolante per l’Amministrazione quanto formalizzato nella certificazione risultante dall’AVCPass, la successiva rettifica avrebbe avuto comunque l’effetto di far venir meno il precedente pregiudizio a carico della società aggiudicataria della gara.
Per il Consiglio di Stato, nondimeno, tale motivo di ricorso non è fondato in quanto, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, il requisito della regolarità fiscale può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta (sul punto viene richiamata, in particolare, la pronuncia resa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 5 giugno 2013). Non è sufficiente, infatti, che prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta il contribuente abbia semplicemente inoltrato l’istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, prosegue il Giudice amministrativo dell’appello, proprio dalla nota indicata dall’appellante risultava che erano state emesse, a suo carico, due cartelle esattoriali, mentre l’istanza di rateizzazione era stata presentata (e contestualmente accolta dall’Amministrazione tributaria) soltanto dopo la notifica delle predette cartelle, ovverosia dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Ne era conseguito che, non soltanto al momento di presentazione dell’offerta da parte della ricorrente ma anche alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle stesse, fissato dal bando di gara, sussistevano a carico dell’operatore economico escluso due violazioni tributarie definitivamente accertate dall’Agenzia delle Entrate, e che l’istanza di rateizzazione era stata presentata dall’appellante solo in data successiva, addirittura dopo essere intervenuta l’aggiudicazione provvisoria in suo favore.

Conclusioni
Quanto accaduto, dunque, non consentiva di rispettare i parametri vincolanti evidenziati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la già richiamata sentenza n. 15 del 2013. In senso conforme, peraltro, la pronuncia in esame si riallaccia a quanto di recente affermato dallo stesso Consiglio di Stato (tra le tante, anche con la pronuncia n. 3614/2017), secondo il quale i requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici devono essere posseduti non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche, successivamente, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto.

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