Appalti

Appalti, lo stesso lotto non può includere due servizi diversi

di Gabriele Gagliardini

L’accorpamento in unico lotto di due servizi eterogenei è illegittimo per violazione dell’articolo 51 del Dlgs n. 50/2016, perché pregiudica alle Pmi un’effettiva possibilità di aggiudicazione della gara. È quanto afferma il Tar Piemonte, con la sentenza n. 219/2018

Il caso
In una gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale, la stazione appaltante includeva in un solo e unico lotto di gara sia il servizio di trasporto su strada che quello ferroviario. La scelta dell’Amministrazione veniva impugnata da alcune società di autolinea, le quali contestavano come detta soluzione dispiegasse effetti anti-concorrenziali nell’intero settore del Tpl, perché le costringeva a partecipare alla gara insieme a uno dei pochi operatori del trasporto ferroviario. In ordine a ciò, l’Amministrazione eccepiva che la partecipazione non era subordinata al possesso della licenza ferroviaria, dunque, esse potevano concorrere singolarmente e aggiudicarsi la gara, salvo poi sub-appaltare il servizio di traporto ferroviario.

La decisione
Il Tribunale regionale ha accolto la tesi delle società ricorrenti, rilevando che l’abbinamento in un unico lotto di due servizi strutturalmente diversi, si pone in contrasto con la disciplina prevista dell’articolo 51 del Dlgs n. 50/2016 e, pertanto, è illegittimo.
In particolare, detta norma assegna alle Stazioni appaltanti il compito di suddividere la gara in lotti effettivamente «aggredibili», ossia aggiudicabili, anche dalle Pmi, in modo da favorirne la partecipazione. Nella fattispecie, tuttavia, tale esigenza è stata tradita proprio dall’accorpamento dei due servizi di trasporto, dal momento che le società di autolinea non sarebbero in grado né di offrire, né di formulare autonomamente un’offerta competitiva, se non aggregandosi con uno degli operatori del settore ferroviario. Il che, a giudizio del Tribunale, causa una distorsione della concorrenza nel mercato del Tpl a favore dei pochi operatori del trasporto ferroviario, gli unici a poter formulare un’offerta e a godere della chance di operare in un diverso settore da quello di appartenenza.   

L’approfondimento
Con l’abbinamento di due servizi eterogenei in un’unica gara, la Stazione appaltante credeva di conseguire un risparmio economico. Tuttavia, come evidenziato dal Tar, sulla base delle considerazioni dell’Agcm, la possibilità di ridurre i costi con l’accorpamento dei servizi non è del tutto pacifica.
Viceversa, le Stazioni appaltanti potrebbero razionalizzare la spesa tramite la suddivisione della gara in lotti funzionali, individuati sulla base della tipologia del servizio da affidare. La «lottizzazione» della gara genera una diversificazione ed un incremento dell’offerta che, a sua volta, si traduce in una conseguente riduzione del prezzo per la Pa.
Inoltre, la suddivisione in lotti, tipico strumento di tutela della concorrenza nel mercato, favorisce la partecipazione delle Pmi alle gare pubbliche, come insegna la sentenza in commento, che dà seguito all’indirizzo giurisprudenziale più recente, formatosi all’indomani dell’entrata in vigore del Dlgs n. 50/2016 (si veda anche Tar Lazio, sentenza del 26 gennaio 2017, n. 1345).

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