Appalti

La commissione di gara può correggere gli errori di calcolo se lo prevede il disciplinare

di Roberto Casini

La Commissione di gara può legittimamente disporre l’aggiudicazione anche nei confronti di un concorrente che non abbia indicato nell’offerta più di un sovrapprezzo e, se previsto dalla legge di gara, può correggere gli errori di calcolo riscontrati. Così il Tar Calabria, Catanzaro, Sezione I, con la sentenza n. 338/2018.

Il caso
Al termine di una procedura di affidamento di lavori di riqualificazione e adeguamento di un porto, una delle imprese non vincitrici impugnava l’aggiudicazione per due motivi.
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere l’offerta dell’impresa vincitrice, dal momento che non conteneva l’indicazione di più di un sovrapprezzo, e non avrebbe dovuto correggere gli errori di calcolo presenti nelle offerte di numerosi concorrenti.

La decisione
Il Tar di Catanzaro, respingendo il ricorso, ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione, non pregiudicata dalla mancata indicazione di più voci relative al sovrapprezzo, e della clausola del disciplinare di gara che consentiva all’Amministrazione aggiudicatrice di correggere gli errori di calcolo riscontrati nelle offerte.

L’approfondimento
La sentenza in esame contiene due importanti principi di diritto. In primo luogo, si afferma che la mancata indicazione delle voci relative al sovrapprezzo non determina alcuna incertezza nell’identificazione dell’offerta economica. In questo caso, diversamente dalle ipotesi di omissione di più voci di prezzo (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 gennaio 2011, n. 240), si può agevolmente e ragionevolmente desumere la volontà dell’offerente di escludere l’applicazione di un sovrapprezzo nella fornitura.
In secondo luogo, si riconosce la conformità alle regole dell’evidenza pubblica di una clausola del disciplinare che consenta alla Commissione di correggere gli errori di calcolo compiuti dai concorrenti e, su tale rettifica, di determinare le soglie di anomalia. A questo proposito, viene ricordato il consolidato principio per cui le offerte di gara, intese come atti negoziali, possono essere interpretate al fine di ricostruire l’effettiva volontà del dichiarante. Tale attività interpretativa può consistere anche nella correzione di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, purché alla rettifica si pervenga con ragionevole certezza e senza attingere a fonti estranee all’offerta.

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