Appalti

Illegittimo il bando se il punteggio economico supera la soglia del 30%

di Antonio Nicodemo

È illegittima la clausola del bando di una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso in cui, per l’offerta economica, sia prevista l’attribuzione di 40 punti. La clausola si pone, infatti, in contrasto con la norma contenuta nel comma 10-bis dell’articolo 95 del Dlgs n. 50 del 2016 nella parte in cui prevede che «la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento».
Tanto è stato stabilito dalla terza sezione del Tar Catania, con la sentenza n. 227/2018.
Dall’esame della pronuncia si desume inoltre che, in presenza dell’indicata clausola, il bando di gara è immediatamente impugnabile presentando, al suo interno, una regola del gioco che compromette il regolare svolgimento del confronto competitivo. 

I fatti di causa
In una gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione di una residenza sanitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante prevedeva l’attribuzione di 40 punti per il prezzo.
L’impresa procedeva, così, alla pronta impugnazione del bando di gara, presentando ricorso al Tar siciliano.
Le questioni sottoposte all’attenzione del Giudice amministrativo catanese possono essere così sintetizzate: da un lato si chiede l’indirizzo in ordine alla corretta interpretazione della norma contenuta nel comma 10-bis dell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici; al tempo stesso si interroga il Ga in merito alla legittima (rectius, doverosa) immediata impugnazione del bando di gara anche in assenza di clausole discriminatorie.

La posizione del Tar
Con la sentenza n. 227 del 29 gennaio 2018, il Tar Catania annulla il bando nella parte in cui prevede di attribuire al punteggio economico, quale tetto massimo, un rilievo del 40%.
Il Giudice amministrativo puntualizza che il comma 10-bis dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 impone alla stazione appaltante di stabilire la soglia del 30% per i punti da attribuire alla componente economica dell’offerta.
Detta norma è stata introdotta dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 56 del 2017, decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre un «antidoto» contro il rischio che l’eccessiva valorizzazione del prezzo trasformi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - volto all’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo - in un minor prezzo mascherato.
Ne consegue che una clausola siffatta può inficiare la corretta formulazione dell’offerta economica; pertanto, è immediatamente impugnabile, al pari di quelle discriminatorie che precludono l’accesso dell’interessato alla gara.
L’operatore economico, quindi, potrà chiedere il diretto annullamento del bando, non essendo necessario, affinché si radichi l’interesse a ricorrere, che presenti la domanda di partecipazione alla gara.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©