Appalti

Appalti, per l’idoneità professionale basta un oggetto sociale «conforme» con quello della gara

di Gabriele Gagliardini

L’idoneità professionale dell’operatore economico (articolo 83, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 50 del 2016) sussiste anche quando l’oggetto sociale dell’impresa sia conforme all’oggetto dell’appalto, sebbene non esattamente speculare. È quanto afferma il Tar Toscana, con la sentenza n. 132 del 2018.

Il caso
Nell’ambito di una gara per la fornitura di sacchi di carta, idonei alla raccolta di rifiuti urbani e differenziati, il secondo classificato impugnava l’aggiudicazione per violazione della legge di gara, dal momento che la stazione appaltante sceglieva l’aggiudicataria, nonostante quest’ultima non avesse i requisiti di idoneità professionale richiesti dal capitolato stesso, ossia la qualità di operatore economico con oggetto sociale conforme all’oggetto della fornitura. Infatti, l’aggiudicataria produce sacchetti di carta ad uso industriale e alimentare, mentre la fornitura riguarda sacchetti di carta per la raccolta di rifiuti.

La decisione
Il Tar ha ritenuto il rilievo infondato. Sulla base dell’interpretazione letterale della legge di gara, il Tar ha osservato che il capitolato non richiedeva la perfetta corrispondenza tra l’oggetto sociale dei concorrenti e l’oggetto della fornitura da eseguire, ma soltanto che vi fosse coerenza tra le due entità di riferimento o che il primo comprendesse il secondo. In questi termini, il Tar ha riconosciuto l’idoneità professionale dell’aggiudicataria a svolgere l’appalto.
Secondo il Giudice di primo grado, detta interpretazione tiene conto dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti alla gara, che non verrebbe perseguito ove si applicassero in modo rigido e formalistico i criteri di selezione degli operatori economici.

L’approfondimento
L’articolo 83, comma 2, del Dlgs n. 50 del 2016 stabilisce che i criteri selettivi sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e la loro determinazione deve tener conto anche dell’interesse pubblico alla contendibilità delle gare. Pertanto, nell’applicazione di tali requisiti, la stazione appaltante deve considerare due esigenze fondamentali: da un lato, l’esigenza di assicurare l’adeguata qualificazione degli operatori economici; dall’altro, quella di promuovere la concorrenza alle gare pubbliche. La Sentenza in commento ha richiamato detta regola e, in base a essa, ha accertato la legittimità delle operazioni della procedura. La decisione si pone in linea al più recente insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui, la corrispondenza contenutistica tra oggetto sociale dell’impresa e quello dell’appalto va apprezzata in base ad una valutazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto, non già in maniera frazionata ed atomistica (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza dell’8 novembre 2017, n. 5170).

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