Appalti

Obbligo di contabilità digitale

Forte impulso all’adozione di strumenti elettronici nella contabilità dei lavori, servizi e forniture a pubbliche amministrazioni: all’interno di un capitolo specifico (sul controllo amministrativo contabile), il Dm che regolerà l’attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione prevede (articolo 17) l’utilizzo obbligatorio di piattaforme digitali.

Programmi e piattaforme
Di programmi contabili computerizzati si parlava già nel regolamento appalti (Dpr n. 207/2010), prevedendo che le annotazioni su brogliacci venissero poi trasferite in modo digitale, con rigida progressione dei fogli del registro di contabilità. La terminologia ed i sistemi di annotazione rimangono invariati (brogliaccio, libretto di misure, giornale dei lavori, liste settimanali, stati di avanzamento), sicché l’efficientamento informatico riguarda soprattutto l’organizzazione e conservazione dei dati.
Le piattaforme dati possono essere anche telematiche, operando quindi a distanza, ma sempre garantendo interoperabilità a mezzo di formati aperti non proprietari: sarà l’esecutore dei lavori o dei servizi a doversi organizzare, utilizzando standard proposti da diversi fornitori, ma la piattaforma dovrà essere accettata dal Rup. Vi sarà quindi ampia concorrenza tra fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta sia nelle imminenti linee guida sulla direzione lavori che nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sull’amministrazione digitale. Gli strumenti elettronici devono essere in grado di garantire autenticità, sicurezza dei dati inseriti e provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Le eccezioni ammesse
L’impulso all’informatica è leggibile in alcune espressioni dell’articolo 17 del decreto, in particolare dove si ammette, come eccezione, un mancato utilizzo dei programmi di contabilità computerizzata. Si può evitare la digitalizzazione solo con congrua motivazione da parte della stazione appaltante, e per il periodo strettamente necessario all’adeguamento della stazione appaltante stessa. Solo, quindi, per periodi limitati le annotazioni dei brogliacci e dei libretti delle misure possono passare manualmente nell’apposito registro di contabilità, sempre con pagine preventivamente numerate e firmate dall’esecutore e dal Rup. Si inserisce così, nella contabilità dei lavori, una logica già presente nella contabilità civilistica e tributaria dove si utilizza il sistema Xbrl (extensible business reporting language). Si adotterà quindi un linguaggio di comunicazione elettronica delle informazioni, condivisibili attraverso una tassonomia che identifichi in modo univoco i dati ricevuti. Come in materia di bilanci ed in materia fiscale, anche la contabilità dei lavori potrà così condividere informazioni.
Si prevede tuttavia un’eccezione, per i lavori di importo inferiore a 40mila euro: è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

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