Appalti

Rinvio alla Corte di giustizia per le regole sui subappalti

Le norme italiane che regolano l’utilizzo del subappalto nei contratti pubblici saranno sottoposte al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea. È il senso dell’ordinanza n. 148/2018, con la quale il Tar della Lombardia ha appena rimesso ai giudici lussemburghesi il vaglio dell’articolo 105 del Codice appalti (Dlgs n. 50/2016).

Il rinvio
Il rinvio ha preso forma a valle di un bando di gara pubblicato da Autostrade per l’Italia, per l’ampliamento della quinta corsia della A8. Un’impresa ha fatto ricorso, in seguito all’esclusione motivata proprio con il superamento della soglia prevista dal Codice appalti: il subappalto, in base all’articolo 105 comma 2 del Dlgs, non può sfondare il tetto del 30% dell’importo totale dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Tra le contestazioni dell’impresa, compariva anche un riferimento alle norme comunitarie: proprio il tetto sui subappalti, infatti, «non sarebbe conforme alla normativa europea, in quanto quest’ultima, in materia di subappalti, non prevede alcuna limitazione quantitativa». Da qui è nata la decisione del collegio: sospendere il giudizio e sollevare, con un’ordinanza apposita, una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Ue.

Le limitazioni quantitative al subappalto in Italia
Non si tratta di un tema inedito. Anzi. Le limitazioni quantitative al subappalto in Italia, come ricorda la stessa ordinanza, sono oggetto di analisi da anni. Sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento nel 1990 con una motivazione molto specifica: la consapevolezza che lo strumento del subappalto, in alcune situazioni, «può ben prestarsi ad essere utilizzato fraudolentemente», dice il Tar milanese. Queste limitazioni sono poi andate avanti negli anni, con ritocchi continui, fino all’ultima revisione del Codice appalti, ad aprile del 2016. La motivazione alla base di tutte è che nel nostro Paese ci sarebbero «pregnanti ragioni di ordine pubblico, di tutela della trasparenza e del mercato del lavoro», come ha detto il Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016.
Venendo alla storia recente, però, la nuova direttiva europea (2014/24/Ue) affronta il tema del subappalto all’articolo 71 e, secondo il Tar, «consente l’introduzione di previsioni più restrittive sotto diversi aspetti ma non contempla alcun limite quantitativo al subappalto». Questo, in estrema sintesi, «induce il collegio a dubitare della compatibilità» del Codice con le norme comunitarie. La questione, allora, va rimessa alla Corte di giustizia dell’Ue.

L’ordinanza del Tar della Lombardia n. 148/2018

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