Appalti

Albo dei commissari di gara con avvio transitorio

di Stefania Sorrentino

Con determinazione n. 4/2018 l'Anac ha aggiornato le linee guida n. 5 che disciplinano i «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici».
L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dal correttivo in materia di commissioni giudicatrici, oltre che per realizzare il sistema informatico di iscrizione e aggiornamento dell'albo dei commissari.

Le novità
Previsto l'obbligo del presidente esterno, individuato tra gli esperti selezionati dall'Autorità, per appalti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria e di lavori inferiori a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.
Nei contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, invece, la stazione appaltante, previa richiesta motivata ed eventuale confronto con l'Anac, può scegliere, anziché sorteggiare, i commissari tra i propri esperti interni.
Viene raccomandato ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, rientranti nell'elenco dei nominativi da sorteggiare, di attivarsi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del Dlgs 165/2001, al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione.
Altra novità è l'obbligo, per la stazione appaltante, di comunicare all'Anac, entro tre giorni, l'avvenuta pubblicazione della composizione della commissione nella sezione trasparenza del proprio sito.
Si individua un periodo transitorio nel quale, fino alla piena interoperabilità dell'albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici di informazioni inerenti i requisiti dei commissari, viene attribuita alle stazioni appaltati la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate.

Da professionisti a esperti
Nella sezione speciale dell'Albo il termine “professionisti” è sostituito da “esperti”, di portata più ampia.
Da evidenziare che l'Anac, come precisato nella relazione illustrativa, non ha accolto il suggerimento del Consiglio di Stato di istituire albi separati per soggetti esterni o interni, per evitare una eccessiva frammentazione di sezioni: pur tuttavia nell'Albo sarà indicato l'ente di appartenenza dell'esperto, facilitandone in tal modo l'individuazione. L'Autorità si riserva, poi, la futura possibilità di istituire ulteriori sottosezioni al posto di quelle già presenti. Né si è voluto imporre un obbligo assicurativo a carico delle stazioni appaltanti, nell'ipotesi di commissari interni, essendo in tal caso necessaria «una specifica previsione normativa di rango primario, in considerazione del possibile impatto sulla spesa pubblica».

Il periodo transitorio
Da un’attenta lettura, emerge che le linee guida non saranno, comunque, direttamente applicabili dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto il periodo transitorio sarà superato quando l'Anac , con deliberazione, dichiarerà operativo l'Albo, che dovrà essere disciplinato da ulteriori linee guida. L'adozione di queste ultime è, a sua volta, subordinata alla previa emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture che fissi la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. Spetta, inoltre a un successivo regolamento la definizione delle modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo.
Nella nuova tempistica fissata, in attesa che siano completati gli atti propedeutici all'avvio dell'albo, spetta alla stazione appaltante la nomina della commissione di gara, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

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