Appalti

Negli appalti valutazione dell’esperienza se è indice di garanzia del servizio

di Stefano Usai

Il dato esperienziale dell'offerente può essere richiesto dalla stazione appaltante quale elemento di valutazione e correttamente apprezzato dalla commissione di gara quando l'esperienza non costituisca un elemento avulso dall'offerta tecnica ma si configuri come un indice di garanzia della successiva esecuzione del contratto.
È questa in sintesi, la decisione del Tar Veneto, Venezia, sezione III, contenuta nella sentenza n. 40/2018.

La valutazione dell'esperienza
Al centro del ricorso c’è l'aggiudicazione di un servizio di lavanderia bandito da una Ipab vicentina. Da un punto di vista pratico, di maggior rilievo risultano le censure di violazione del principio che vieta la commistione tra i requisiti soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta e la riproposizione della questione della nomina della commissione di gara.
In particolare, le doglianze sono state avanzate «con riferimento all’attribuzione di punteggi relativi alle “Caratteristiche tecniche e strutturali degli stabilimenti e degli impianti ed elenco dei prodotti utilizzati”, alle “attività in tema di tutela ambientale, risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale con riferimento al servizio in gara”, alle “Modalità di ritiro e di trasporto della biancheria sporca; modalità di consegna della biancheria pulita” e ai “Sistemi aziendali di controllo delle fasi produttive e della qualità”» del servizio da aggiudicare.
Il giudice non ha ritenuto persuasive le denunciate illegittimità confermando – anche sulla scorta di un indirizzo consolidato – che l'esperienza dell'operatore economico può essere oggetto di valutazione, e non può essere configurato sempre e solamente come requisito soggettivo, a condizione che l'elemento in argomento sia effettivamente funzionale ad assicurare la stazione appaltante circa la corretta esecuzione del servizio.
In particolare dalla giurisprudenza maggioritaria emerge che il divieto di commistione non può ritenersi violato o eluso quando «gli aspetti organizzativi o di esperienza dell'offerente non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali, quindi in modo avulso dal contesto dell'offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva» ma si configurano come indici di garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta, ovvero «come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive della proposta contrattuale».

La commissione di gara
Il giudice veneto è ritornato poi sulla questione delle incompatibilità dei commissari e in tema di nomina della commissione di gara. Secondo il giudice non è dato rilevare alcuna incompatibilità tra presidente della commissione di gara e funzione di responabile unico né del dirigente chiamato ad approvare gli atti di gara. Questa posizione pare non perfettamente aderire a quella sostenuta dall'Anac (delibera 1143/2017) per cui l'incompatibilità del Rup deve essere valutata in base all'apporto decisionale nella definizione degli atti di gara mentre, il dirigente che bandisce la gara (e logicamente approverà le risultanze della stessa) dovrebbe ritenersi incompatibile ai sensi del comma 1, dell'articolo 77 del codice.

La sentenza del Tar Veneto n. 40/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©