Appalti

Gare, è possibile avvalersi della Soa ma il prestito non deve essere cartolare e astratto

di Antonio Nicodemo

L’impresa può avvalersi della certificazione Soa purché dal contratto di avvalimento si evinca l’effettivo prestito dei mezzi, del personale, della prassi e di tutti gli altri elementi aziendali qualificanti propri dell’ausiliaria.
Tanto è stato stabilito dalla prima sezione del Tar Napoli, con la sentenza n. 481/2018.
Il Giudice amministrativo campano con la sentenza in commento precisa altresì che l’istituto dell’avvalimento è posto a presidio della libertà di concorrenza e, per gli effetti, non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l’applicabilità. Da ciò consegue che tutti i requisiti di capacità economica e tecnica possono essere oggetto di avvalimento. Al contrario, il concorrente non potrà avvalersi dei requisiti soggettivi inerenti la moralità e l’onorabilità professionale.

I fatti di causa
In una gara indetta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino un concorrente veniva escluso per essersi avvalso della certificazione Soa. In particolare, l’impresa esclusa aveva partecipato alla gara avvalendosi della certificazione Soa, riferita alla categoria OS24, classifica I, così come richiesto dalla lettera di invito.
Per la Stazione appaltante però ciascun concorrente avrebbe dovuto possedere in proprio detto requisito.
Avverso il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione l’operatore economico proponeva ricorso al Tar.

La posizione del Tar
Nel dirimere la richiamata controversia, il Giudice amministrativo campano propone il seguente iter argomentativo.
Anzitutto il Tar Napoli ricorda che l’avvalimento è istituto posto a presidio della libertà di concorrenza. Per gli effetti, i partecipanti alle gare possono sempre avvalersi dei requisiti prescritti dal bando ad eccezione dei requisiti personali inerenti la moralità e l’onorabilità professionale e quelli tassativamente previsti dall’articolo 89, commi 10 e 11, del Dlgs n. 50 del 2016.
Partendo dall’esposta premessa la sentenza in commento precisa che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto.
Di conseguenza, è legittimo ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la messa a disposizione dei requisiti soggettivi di altri operatori economici (tra questi anche la certificazione Soa) purché in sede di gara venga prodotta idonea documentazione probatoria.

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