Appalti

È anomala l'offerta se più voci sono incongrue

di Giovanni F. Nicodemo

Se in sede di verifica dell'anomalia emergono incongruenze in relazione a un cospicuo numero di voci di prezzo è legittima la valutazione della stazione appaltante che da tanto ne fa derivare la complessiva inattendibilità dell’offerta. Lo stabilisce il Tar Lazio, Roma, con sentenza n. 221/2018.

Il caso
Nel caso di specie, la stazione appaltante esclude la ricorrente perché in sede di verifica dell'anomalia riscontra che un numero significativo di voci di prezzo sono indicate nell’offerta in modo incongruo, e che rispetto a tali voci sono poi fornite giustificazioni in diversi casi approssimative o comunque insufficienti. A fronte di tali molteplici e diffuse incongruità, il giudice amministrativo ritiene non irragionevole la complessiva valutazione di inaffidabilità dell’offerta resa dalla stazione appaltante.

La decisione
La pronuncia in esame preliminarmente, confermando l'indirizzo giurisprudenziale sin qui maturato, afferma che  la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell'offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci (Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755); e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2016 n. 4990 e sez. V, 31 agosto 2016, n. 3752).
Ad avviso del giudice amministrativo se, per un verso, non è possibile fissare una quota rigida di utile, al di sotto del quale l'offerta debba considerarsi comunque anomala, è pure da ritenere, per altro verso, che laddove emergano incongruenze in relazione a un cospicuo numero di voci di prezzo, non risulti illogica né arbitraria la valutazione dell’amministrazione che abbia inferito da tale circostanza la complessiva inattendibilità dell’offerta. E ciò proprio nello svolgimento della valutazione sintetica tipica del giudizio di anomalia, e a prescindere dalla valutazione specifica del “peso” delle voci rimaste prive di giustificazione e della loro incidenza sul margine di utile d’impresa.

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