Appalti

Incentivi tecnici, niente liberazione «automatica» dai tetti di spesa

Sugli incentivi per le funzioni tecniche, l’intervento della legge di bilancio 2018 non consente di dormire sonni tranquilli. Viene specificato che questi compensi sono finanziati dai capitoli di spesa su cui gravano i costi dell’opera, ma non risulta immediata la loro esclusione dal tetto del salario accessorio.

Il nuovo Codice
Ma andiamo con ordine. Con l’approvazione del nuovo codice degli appalti (Dlgs 50/2016) i vecchi compensi Merloni vengono trasformati in incentivi per le funzioni tecniche, aventi per oggetto non più la progettazione ma le attività amministrative che attengono alle gare di appalto. Questo aveva fatto sorgere il dubbio che fosse venuto meno il presupposto per il quale la Corte dei Conti ne aveva decretato, a suo tempo, l’esclusione dal tetto per il trattamento economico accessorio. Le sezioni Riunite, con la delibera 51/2011, avevano individuato nella prestazione professionale specialistica offerta da soggetti qualificati il motivo dell’esclusione. Il dubbio è divenuto certezza quando la questione è stata rimessa alla sezione Autonomie, la quale ha affermato che i nuovi incentivi rientrano nel vincolo previsto dal comma 236 della legge 208/2015, oggi traslato nell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Il blocco della contrattazione decentrata
Conseguenza immediata è stata il blocco della contrattazione decentrata, ponendo gli enti di fronte a un bivio: o si pagano i compensi per le funzioni tecniche oppure si corrispondono i premi per la performance.
La soluzione non poteva che essere legislativa, arrivata con l’emendamento proposto dall’Unitel, l’unione dei tecnici degli enti locali(comma 526 della legge 205/2017): all’articolo 113 del Dlgs 50/2016 viene aggiunto un comma nel quale si prevede che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». Ovviamente l’Unione canta vittoria: se i compensi fanno capo ai capitoli dell’opera non devono più transitare per il fondo decentrato e, di conseguenza, sono escluse dal tetto al salario accessorio.

Le conseguenze
Ma la conseguenza non è così matematica, per una serie di motivazioni. In primis non è stata abrogata la norma contrattuale (articoli 15 e 17 del contratto nazionale del 1° aprile 1999) che obbliga l’ente a far transitare dal fondo i compensi previsti a favore del personale da norme di legge. Non c’è poi dubbio che gli incentivi mantengano la loro natura di trattamento accessorio e, nel nostro ordinamento, sono presenti voci del salario accessorio che non vengono finanziate dal fondo e che sono soggette al tetto. Ne è un esempio la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza. Nei dossier di Camera e Senato, a commento del comma 526, viene precisato che «per approfondire la tematica relativa al computo della spesa di personale della Pa per tali incentivi, si rinvia a due recenti pronunce della Corte dei Conti, la deliberazione n. 58/2017 della sezione ligure e la deliberazione 7/17 della sezione autonomie». Come dire: a livello di spesa di personale (e quindi di vincoli) con la manovra non sarebbe cambiato nulla.

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