Appalti

Obbligo di rotazione anche per gli appalti sottosoglia

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti devono applicare il principio di rotazione agli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, dovendo motivare in modo dettagliato le eventuali deroghe.
L'Autorità nazionale anticorruzione ha diffuso la versione delle linee-guida n. 4 sottoposta a revisione in base alle novità introdotte dal Dlgs 56/2017, nelle quali ha definito regole più prescrittive in relazione agli affidamenti agli operatori economici precedenti aggiudicatari di un servizio, di una fornitura o di un lavoro.

L’applicazione
L'Anac stabilisce anzitutto che il principio di rotazione si applica agli affidamenti e agli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto a oggetto una commessa identica o analoga a quella oggetto della procedura.
Le linee-guida consentono quindi alle amministrazioni di affidare allo stesso soggetto attività differenti, non assimilabili tra loro, qualora esso operi in settori diversificati.
L'Autorità chiarisce che la rotazione non si applica quando l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite, dal codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati, superando alcune recenti interpretazioni giurisprudenziali (Tar Toscana, sentenza n. 17 del 2 gennaio 2018).
L'indicazione contenuta nelle linee-guida chiarisce la funzione del principio di rotazione, che deve essere applicato ogniqualvolta la procedura semplificata determini limitazioni al confronto concorrenziale più ampio, individuato nelle procedure ordinarie (nelle quali è sostenuto da un livello di pubblicità elevato), ma anche nelle gare previste dallo stesso articolo 36 del codice (comma 2, lettere b e c), a condizione che tutti gli operatori che hanno manifestato interesse o che sono iscritti all'elenco siano invitati.
Qualora, invece, nelle mini-gare la stazione appaltante decida di invitare il numero minimo di soggetti previsto dalla normativa, essa dovrà applicare il principio di rotazione.

Fasce per valore economico degli affidamenti
Le linee-guida evidenziano per le amministrazioni la possibilità di definire con norme regolamentari delle fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione. Tali fasce devono essere differenziate per forniture, servizi e lavori e i valori di riferimento devono essere opportunamente motivati e possono tenere conto per i lavori delle soglie previste per la qualificazione.
L'Anac chiarisce che in ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata con pratiche elusive (arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, aggregazioni ingiustificate, determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto strumentali, alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici).

La motivazione della disapplicazione
Le nuove linee-guida stabiliscono in modo chiaro che qualora la stazione appaltante decida di non applicare il principio di rotazione, l'affidamento o il reinvito del contraente uscente deve essere dettagliatamente motivato, in quanto soluzione eccezionale e sviluppabile per consentire all'amministrazione di fruire delle prestazioni di un operatore affidabile. In tal caso dovranno essere assunti come presupposti la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative, potendo tener conto anche del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
L'Anac individua nel valore di 1.000 euro la soglia che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione, anche se tale scelta deve essere precisata nell'atto di affidamento.

Le linee-guida n. 4 dell’Anac

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©