Appalti

Non c’è indennizzo con la destinazione urbanistica ad attrezzature scolastiche

di Guido Befani

Il vincolo di destinazione urbanistica «zona attrezzature di interesse pubblico (S12)» (attrezzature scolastiche) impresso dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa (tale da comportarne la decadenza quinquennale), bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo, in quanto le attrezzature scolastiche sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dalla sola mano pubblica. È quanto afferma la IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 dicembre 2017 n. 5909.

La natura del vincolo
Il Collegio ha rilevato che la qualificazione giuridica dell'assetto urbanistico di un’area va desunta dalle caratteristiche proprie della medesima. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile (Cassazione civile sezione I 17 maggio 2016 n. 10085) ed amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 4 giugno 2014 n. 2855) la destinazione ad attrezzature scolastiche ha natura conformativa e non espropriativa. Il carattere non edificabile della destinazione ad edilizia scolastica ha come effetto quello di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti (da ultimo, Cassazione civile, sezione I, 26 maggio 2010 n. 12862).

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, la destinazione a zone per l'istruzione dell'obbligo, così come impressa all'area in questione, non comporta l'imposizione di un vincolo espropriativo, ma solo un vincolo conformativo conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo delle limitazioni in funzione dell'interesse pubblico generale.

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