Appalti

Permesso di costruire per la «pergotenda» di grandi dimensioni

È necessario il permesso di costruire qualora un bar intenda realizzare una “pergotenda” di notevoli dimensioni all’interno di un cortile: lo afferma il Tar Lazio nella sentenza n. 12632/2017 , chiarendo i limiti delle coperture amovibili.

La vicenda
Alcuni condomini di un edificio contestavano la realizzazione di una struttura installata da una cafetteria all’interno di un cortile condominiale: secondo i giudici, non si era in presenza di una “pergotenda”, cioè di una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), ma si trattava di soddisfare esigenze stabili e durature, per le quali gli articoli 3 e 10 del Dpr n. 380/2001 richiedono il permesso di costruire. Secondo i giudici, per aversi una costruzione definibile come “pergotenda” occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé (i binari), ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa: la struttura (di supporto) deve quindi qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; la tenda poi deve essere in materiale plastico e retrattile, senza quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarla in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

La decisione
Nel caso specifico è stata esclusa la qualità di pergotenda ad una struttura complessa costituita da più componenti (due manufatti affiancati, appesantiti con fioriere di cemento) e fissata sia all’edificio principale che al muro perimetrale, struttura utilizzata sia per ospitare gli orizzontamenti amovibili, sia per ospitare diverse tipologie d’impianti (elettrico ed acustico) funzionali ad aumentare in modo permanente la superficie dell’esercizio commerciale nelle ore notturne.
La struttura di alluminio aumenta quindi (a prescindere dalla tenda) l’incidenza sul carico urbanistico, escludendo che il manufatto realizzato potesse essere inquadrato come elemento solamente funzionale ad ospitare gli orizzontamenti amovibili.
Questo orientamento conferma quindi quello del Consiglio di Stato 306/2017 e cioé che per aversi una pergotenda occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.

La sentenza del Tar Lazio n. 12632/2017

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