Appalti

Verifica di requisiti e capacità dei concorrenti obbligatoria in caso di dubbi su quanto dichiarato

di Alberto Barbiero

Il bando-tipo per gli appalti di servizi e forniture delinea la possibile verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità dei concorrenti nel corso della gara, rendendola obbligatoria qualora sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il modello standard adottato dall'Anac non connota come obbligatoria la verifica dell'assenza di cause ostative a contrattare e delle condizioni economiche o di esperienza necessarie per partecipare alla gara nel corso della stessa, modulandola invece come facoltativa, qualora l'amministrazione lo ritenga necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Facendo leva su quanto previsto dall'articolo 85, comma 5 del codice, l'Autorità facoltizza nello schema di disciplinare (nel paragrafo dedicato alle operazioni di gara) la stazione appaltante a chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verifica dei requisiti in corso di gara
Gli elementi rappresentati dall'Anac nella versione definitiva del bando-tipo permettono di chiarire anche la posizione della stessa autorità esplicitata nel comunicato del presidente dell'8 novembre di quest'anno, nell'ambito del quale la verifica dei requisiti in corso di gara risultava invece un percorso obbligato.
Nel bando-tipo la facoltà si tramuta in obbligo solo quando l'amministrazione si trovi di fronte a situazioni che facciano ritenere non veritiere le dichiarazioni rese dagli operatori economici nel documento di gara unico europeo (dgue) o in altri documenti presentati in gara (ad esempio, dichiarazioni sostitutive ulteriori rese nell'istanza di partecipazione).
L'autorità prefigura come soluzione ottimale per la verifica l'utilizzo del sistema Avcpass, sino a quando esso non sarà sostituito dalla banca dati nazionale degli operatori economici.

Richiesta di documenti
Il bando-tipo n. 1/2017 prevede che prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, in base all'articolo 85, comma 5, del codice, richieda al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Dlgs 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei requisiti di capacità definiti negli atti di gara in base all'articolo 83. Anche questa verifica deve avvenire attraverso l'utilizzo del sistema Avcpass.
L'aspetto particolare di questa previsione (contenuta nel paragrafo dedicato all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto) si rinviene nell'effettuazione di questa verifica prima dell'aggiudicazione, al fine di acquisire dall'operatore economico i soli documenti in sua esclusiva disponibilità, come fase del più articolato percorso di acquisizione dei documenti probatori, che in base al comma 7 dell'articolo 32 del codice va a determinare l'efficacia dell'aggiudicazione.

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