Appalti

Speciale Manovra/3 - Per gli oneri di urbanizzazione destinazione esclusiva e cassa vincolata

di Marco Allegretti

Alla fine l'auspicata riapertura della partita sull'applicazione degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della parte corrente (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 dicembre) non è giunta.
Nella creazione dei bilanci 2018-2020, gli enti dovranno pertanto tenere in considerazione che ne è cambiata la natura: da vincolo generico per il finanziamento delle spese di investimento con possibilità di applicarne una parte alla spesa corrente a vincolo di destinazione esclusivo per il solo finanziamento di determinate tipologie di spesa. Ciò comporta la creazione di avanzo vincolato (in caso di economie di spesa) e la necessità di gestire cassa vincolata.

I nuovi vincoli di destinazione

L'articolo 1, comma 460, della legge di bilancio 2017 (come integrato dal decreto fiscale) prevede dal 1° gennaio 2018 un vincolo esclusivo di destinazione senza limiti temporali per:
• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
• interventi di riuso e di rigenerazione;
• interventi di demolizione di costruzioni abusive;
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;
• tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano
• spese di progettazione per opere pubbliche.
Prioritariamente risulta necessario evidenziare che fra queste non è espressamente citata la restituzione degli oneri stessi.
In ogni caso risulterà possibile finanziare ancora spesa corrente ma solo per manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre alle spese di progettazione che troveranno collocazione in questo titolo.
In conseguenza di ciò, è evidente che le economie di spesa su capitoli finanziati da oneri di urbanizzazione (mentre prima creavano avanzo destinato agli investimenti) dal 2018 creeranno avanzo vincolato per il finanziamento delle suddette tipologie di spesa.

I vincoli di cassa
Un secondo passaggio che non risulta assolutamente da sottovalutare (in quanto gli enti dovranno fare molta più attenzione che in passato nella sua gestione, viste anche le recenti richieste di analisi da parte dei revisori negli ultimi Siquel) è che – a norma del combinato disposto degli articoli 195 e 180 del Tuel – creano cassa vincolata le entrate con vincoli di destinazione derivanti da leggi, trasferimenti e prestiti. Ovvio che fino al 31 dicembre di quest'anno, essendo esistente un mero vincolo generico per il finanziamento delle spese di investimento con possibilità di applicarne una parte per il finanziamento della spesa corrente, non ci si dovesse neanche porre i dubbio che si creasse anche cassa vincolata.
Diverso sarà dal 2018, in quanto - sussistendo ora un vincolo di legge a una destinazione esclusiva per natura delle spese (qualora il pagamento della relativa spesa correlata avvenga prima dell'ottenimento dell'entrata vincolata, come spesso accade per gli oneri) - si creerà cassa vincolata con necessità di riportare su mandati e reversali l'indicazione di detto vincolo.

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