Appalti

Gare, voto numerico sufficiente solo se i criteri del bando sono precisi

di Ilenia Filippetti

Nella valutazione dell’offerta tecnica il voto numerico è sufficiente soltanto nei casi di predeterminazione, con chiarezza e precisione, dei criteri motivazionali per la valutazione delle offerte. È questo il principio affermato dal Tar Lombardia con la sentenza n. 2337/2017.

Il caso
Un’Azienda sanitaria lombarda aveva indetto una gara per la gestione del servizio bar e della rivendita dei giornali all’interno di un presidio ospedaliero, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini dell’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta economica, le offerte tecniche avrebbero dovuto conseguire un punteggio qualitativo minimo di 21 punti su 40. Più in particolare, il disciplinare di gara disponeva che la valutazione tecnica sarebbe dovuta avvenire con il sistema del «confronto a coppie», mediante il quale ciascun commissario avrebbe assegnato alla singola offerta la propria preferenza, attribuita con un coefficiente variabile (da 1 a 6) relativo al grado di preferenza accordato.
Una società non era stata ammessa alla prosecuzione della gara, per mancato raggiungimento del citato punteggio minimo di 21/40 ed aveva pertanto proposto ricorso al Giudice amministrativo contro il provvedimento di esclusione.

La decisione
Con la pronuncia in esame viene evidenziato che la descrizione dei quattro parametri per l’attribuzione del complessivo punteggio tecnico di 40 punti era non sufficientemente determinata ed univoca e che, conseguentemente, a fronte di tali criteri (che la stessa stazione appaltante aveva riconosciuto essere «elastici») l’attribuzione del punteggio qualitativo, seppure effettuata con il metodo del confronto a coppie, non poteva essere espressa con un semplice dato numerico, senza altro aggiungere.
Pur ricordando l’esistenza di un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa in ordine alla motivazione dei giudizi dei commissari nel caso di «confronto a coppie», nel caso di specie il Tar Lombardia rileva che la giurisprudenza comunitaria impone comunque che, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, siano sempre rispettati i principi di parità di trattamento e di trasparenza, al fine di garantire uguali posizioni a tutti gli offerenti.
Il Tar ricorda che, peraltro, anche la giurisprudenza amministrativa reputa sufficiente il dato numerico nei soli casi di predeterminazione con chiarezza e precisione dei criteri di valutazione delle offerte, allo scopo di consentire al privato di comprendere le ragioni della decisione ed al Giudice amministrativo di sindacare la scelta dell’amministrazione (si vedano le pronunce del Consiglio di Stato n. 1556 del 2016 e Tar Emilia-Romagna, Parma, n. 15 del 2017).
Nel caso di specie – prosegue il Tar Lombardia – a fronte di criteri che la stessa Amministrazione riconosce come «elastici» (e, pertanto, non univoci) ed a fronte della possibilità per ogni commissario di attribuire nel confronto a coppie un grado di preferenza da uno (parità) a sei (preferenza massima), non era possibile sostenere che l’obbligo motivazionale dei commissari potesse essere assolto puramente e semplicemente con l’attribuzione del punteggio numerico: in tal modo, infatti, era oggettivamente impossibile comprendere le ragioni della preferenza accordata ad un progetto tecnico rispetto ad un altro, soprattutto laddove la stessa Amministrazione aveva espressamente lasciato ai concorrenti un’ampia libertà di scelta nel proporre soluzioni tecniche per la gestione del servizio oggetto dell’affidamento.
In simili ipotesi, il solo giudizio numerico non poteva consentire al Giudice amministrativo di valutare la legittimità sulle scelte operate dalla stazione appaltante in termini di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. La stazione appaltante, al contrario, una volta scelto, nella sua discrezionalità, il criterio del confronto a coppie, avrebbe dovuto fissare criteri stringenti per la valutazione delle offerte tecniche, oppure, in alternativa, avrebbe dovuto richiedere ai commissari di fornire adeguate giustificazioni per le proprie specifiche scelte: non poteva invece, come nel caso di specie, stabilire criteri generici e, nel contempo, esonerare la commissione dal fornire una qualsiasi motivazione sui punteggi assegnati.

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