Appalti

Raggruppamenti verticali d’imprese in gara solo se sono individuate le prestazioni principali e secondarie

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5772/2017 ha precisato quali sono le condizioni per ammettere alla gara i raggruppamenti di imprese di tipo verticale. Il giudice amministrativo d’appello ha chiarito che questi raggruppamenti sono ammessi alla procedura di gara se, e solo se, la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie.

Il fatto
Alcuni operatori economici, partecipanti, in forma di costituendo Rti, a una gara bandita per l'affidamento del servizio di igiene urbana, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del codice dei contratti impugnavano la nota con la quale, la stazione appaltante, gli comunicava l'esclusione alla gara del raggruppamento.
Il Tar Puglia ha respinto il ricorso, alla luce del fatto che, non essendo rinvenibile nella lex specialis di gara alcuna espressa suddivisione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 2, del Dlgs n. 50 del 2016, non poteva che farsi luogo, nella suddetta gara d'appalto, a raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale, in cui tutte le imprese devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale richiesti e necessari per l'esecuzione delle prestazioni da appaltare, ivi inclusa l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.
L'esclusione dalla gara, secondo il Tar, era giustificata, atteso che, nel caso di specie, da un lato, le ricorrenti avevano inammissibilmente inteso dar vita a un Ati di tipo verticale, dall'altro era emerso che una delle mandanti non risultava iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la Categoria n. 5, Classe F.

La decisione
Con la sentenza in rassegna, il Consiglio di Stato conferma quanto deciso dal Tar ponendo, in particolar modo in evidenza il principio giurisprudenziale reso dall'Adunanza Plenaria n. 22/2012, dopo aver precisato con chiarezza la distinzione tra Ati orizzontale e verticale.
La distinzione tra Ati orizzontali e Ati verticali poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara. In generale, l'Ati orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'Ati verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'Ati di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.
Nel caso di specie, si era verificato, che il partecipante alla gara aveva, di propria iniziativa, provveduto alla scomposizione della prestazione, nel silenzio del bando di gara, e la cosa non è stata ritenuta conforme alla legge da parte della stazione appaltante, che ha emanato il provvedimento di esclusione, confermato in sede giurisdizionale.
La sentenza richiama, come precisato, il principio della Plenaria n.22/12, secondo cui è precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale. Tale divieto si giustifica in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, posto che per i raggruppamenti verticali la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l'individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l'indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5772/2017

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