Appalti

Niente iscrizione nella white list e interdittiva antimafia in caso di indizi plurimi di traffico di rifiuti

di Giovanni La Banca

L'interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella White list della Prefettura sono provvedimenti altamente discrezionali, che la Pa può adottare indipendentemente da concrete condanne, potendosi desumere elementi di rilievo anche da procedimenti penali ancora in corso (come per il traffico di rifiuti). Così il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 5623/2017.

Il fatto
Con sentenza del Tar, veniva respinto il ricorso proposto da una ditta avverso il diniego di iscrizione nella white list della Prefettura e la contestuale interdittiva antimafia, confermando l'esistenza a carico della società del pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata.

L'informativa antimafia
L'interdittiva antimafia è uno strumento volto alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione. In tale ambito, per l'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, che vanno letti sinergicamente, mentre una visione “parcellizzata” di essi è del tutto fuorviante. L'informativa antimafia non ha natura sanzionatoria ed il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più «probabile che non», alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è quello mafioso. Gli elementi posti a base dell'informativa – purché certi sotto il profilo fattuale - possono essere penalmente irrilevanti e persino oggetto di pronunce assolutorie, mantenendo, tuttavia, inalterata la loro valenza indiziaria a carico dell'imprenditore, che si pone su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità idonea a legittimare l'adozione dei provvedimenti impugnati. In tale contesto l'ampia discrezionalità del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che tale valutazione sia sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, rimanendo estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento.

Il traffico di rifiuti
Il provvedimento di diniego di iscrizione nella white list e la contestuale interdittiva antimafia della Prefettura possono fondarsi, dunque, su plurimi indizi di permeabilità della società fattualmente documentati. Tra di essi, ben possono essere considerati i procedimenti penali per associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti addebitabili al soggetto titolare del 90% delle quote sociali ed amministratore unico della società. Tali elementi sono peculiarmente significativi del concreto pericolo di infiltrazione criminale in un settore (qual è quello dello smaltimento rifiuti) particolarmente esposto all'azione di organizzazioni criminali della massima pericolosità (tra le quali sono, ovviamente, comprese quelle che operano nel contesto territoriale dell'impresa). Per smentire tali elementi fattuali non è sufficiente fornire una diversa lettura del quadro indiziario meramente alternativa a quella – razionale e coerente – formulata nel provvedimento interdittivo, soprattutto qualora tale analisi “difensiva” sia caratterizzata da un esame parcellizzato e scollegato degli indizi, allegando, oltretutto, giustificazioni prive di decisività.

La discrezionalità della Pa
Né potrebbe rilevare il mancato rinvio a giudizio per il reato di traffico di rifiuti: si tratta di un dato del tutto neutro rispetto all'autonoma valutazione che spetta, sul punto, all'autorità amministrativa che ben può dedurre persino una pronuncia assolutoria elementi di significativa valenza fattuale idonei a testimoniare il pericolo dell'infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa. Oltretutto, la portata vincolante delle interdittive antimafia, rispetto alle amministrazioni destinatarie della documentazione antimafia, rende irrilevante l'esistenza di errori procedimentali compiuti nell'emissione dei provvedimenti consequenziali al documento antimafia.

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