Appalti

Valutazioni della commissione di gara al giudice amministrativo solo per manifesta illogicità

di Ilenia Filippetti

Nelle gare da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice, nell’attribuire i punteggi all’offerta tecnica, non applica scienze esatte ma formula un giudizio connotato da un fisiologico margine di opinabilità; ne consegue che, per sconfessare tale giudizio, non sarà sufficiente sostenere una mera «non condivisibilità» del giudizio, ma sarà piuttosto necessario dimostrare la sua palese inattendibilità, provando l’evidente e oggettiva insostenibilità del giudizio tecnico formulato dalla Commissione. È questo il principio affermato dal Tar Lazio con la sentenza n. 11322/2017.

Il caso
Nel marzo 2008 – in vigenza del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 163 del 2006 – un Comune laziale aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori, ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara, l’impresa terza classificata aveva proposto ricorso al Tar Lazio, contestando i punteggi attribuiti sia alla prima che alla seconda classificata e sostenendo l’erroneità delle valutazioni della Commissione giudicatrice, in quanto quest’ultima non avrebbe considerato che i vari aspetti dell’offerta tecnica della società ricorrente erano, nella sostanza, migliori rispetto a quelli contenuti nelle offerte tecniche delle imprese controinteressate.

La decisione
Con la pronuncia in rassegna il Tar Lazio dichiara infondato il ricorso, sottolineando che le contestazioni dell’impresa ricorrente (che erano state mosse contro le valutazioni – di carattere prettamente discrezionale – della Commissione giudicatrice), avrebbero potuto essere sindacate dal Giudice amministrativo soltanto ove se ne fosse riscontrata la manifesta illogicità o irragionevolezza o fosse stata evidenziata la presenza di errori di fatto. Nell’ambito delle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, infatti, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte, secondo parametri di valutazione e di ponderazione che devono essere predeterminati dalla stazione appaltante, all’interno del bando di gara, in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto da affidare. Resta inteso – sottolinea il Tar Lazio – che i criteri prescelti dovranno, infatti, essere coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e dovranno altresì essere pertinenti con la natura, con l’oggetto e con le caratteristiche del contratto (in base a quanto previsto, al tempo dell’indizione della gara, dall’articolo 83 del Dlgs n. 163 del 2006 ed, attualmente, all’articolo 95 del Dlgs n. 50 del 2016).
Da ciò deriva che il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia di procedure aggiudicate sulla base del rapporto prezzo/qualità, in quanto tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità (sul punto la pronuncia in rassegna rinvia a Consiglio di Stato n. 5468 del 2015).
Più in particolare, l’Amministrazione, nell’attribuire i punteggi all’offerta tecnica, non applica scienze esatte ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non sarà sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, ma occorrerà piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, ovverosia l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla Commissione. Con la definitiva conseguenza che, nei casi in cui non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità ma soltanto margini di fisiologica opinabilità circa la valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Commissione di gara, il Giudice amministrativo non potrà sovrapporre il proprio giudizio alla legittima valutazione discrezionale formulata dal predetto organo amministrativo.

L’approfondimento
Con la sentenza in esame il Tar Lazio affronta anche il tema del difetto di motivazione dei giudizi attribuiti dalla Commissione nella valutazione delle offerte tecniche, richiamando, a tale proposito, la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale, nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica ‒ in presenza di criteri puntuali e stringenti prefissati dalla lex specialis ‒ potrà legittimamente manifestarsi nell’attribuzione di punteggi numerici, senza la necessità di un’ulteriore motivazione, poiché, in tal caso, il giudizio della commissione si estrinseca nella concreta graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche in coerenza con i criteri predeterminati dal bando di gara. Nel caso di specie – conclude il Tar Lazio – correttamente il bando di gara aveva predeterminato i criteri in base ai quali la Commissione aveva poi proceduto a valutare l’offerta tecnica dei vari concorrenti, prefissando anche il punteggio massimo che la stessa Commissione avrebbe potuto poi attribuire in relazione ad ognuno dei criteri di valutazione.

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