Appalti

Stazioni appaltanti alla prova dei tempi necessari per la verifica dei requisiti in corso di gara

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti devono sottoporre a verifica in corso di gara i requisiti di ordine generale e di capacità (economica e finanziaria) dichiarati dai concorrenti.
Il comunicato del presidente Anac sul tema (su cui si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 novembre) fornisce un'innovativa interpretazione in merito ai controlli che devono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici sul possesso dei requisiti di partecipazione, reintroducendo il controllo in corso di gara e ampliandone i profili oggettivi rispetto a quanto previsto dal quadro ordinamentale previgente.

Vecchie e nuove regole
Il Dlgs 163/2006, infatti, aveva una disposizione specifica (l'articolo 48) che disciplinava un sistema che individuava a sorteggio gli operatori economici da sottoporre a verifica in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Il Dlgs 50/2016 non contiene una norma analoga, salvo un riferimento di non facile interpretazione nella parte dell'articolo 29 che regola l'ammissione alle procedure di gara.
L'Anac chiarisce che in assenza di specifiche indicazioni del codice dei contratti pubblici in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dall'articolo 85, comma 5, del codice e dell'articolo 71 del Dpr 445/2000 (richiamato dal Dgue, il documento di gara unico europeo).
Secondo l'Autorità, quindi, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche in base all'articolo83, comma 8, del Dlgs 50/2016, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.

Gli obblighi in capo alla stazione
Il comunicato del presidente Anac evidenzia anzitutto l'obbligo di controllo dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara, comunque prima dell'aggiudicazione.
L'oggetto di questa analisi comprende non solo i requisiti di capacità (economico-finanziaria e tecnico-professionale), ma anche quelli di ordine generale e di idoneità professionale.
L'Autorità precisa che le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
Il comunicato non individua alcun riferimento di valore, ma in relazione alle procedure per affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie l'articolo 36, comma 5 stabilisce che la verifica dei requisiti avvenga sull'aggiudicatario, lasciando alla stazione appaltante la facoltà di estendere le verifiche agli altri partecipanti: rispetto a questa disposizione, l'interpretazione dell'Anac sembra incidere in modo rilevante sulla possibilità delle amministrazioni di semplificare lo sviluppo delle procedure.

La gestione operativa
Le implicazioni operative per le amministrazioni comportano che le stesse si attivino sin dalla fase di ammissione alla procedura di gara per effettuare il sorteggio e per individuare un numero significativo di operatori economici da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti.
L'acquisizione dei documenti deve essere effettuata con il sistema Avcpass per tutte le procedure gestite con modalità tradizionali di valore superiore ai 40.000 euro: il sistema può essere utilizzato anche in relazione alle procedure telematiche, pur non sussistendo a oggi né una regolamentazione specifica né un'interfaccia dedicata.
La verifica dei requisiti in corso di gara, anche se riferita a un numero limitato di operatori economici, comporterà un probabile rallentamento delle operazioni di gara, in considerazione della tempistica necessaria all'acquisizione dei documenti (per alcune tipologie anche molto significativa). Questo aspetto deve essere gestito dalle stazioni appaltanti con adeguate strategie di gara, finalizzate ad assorbire nello sviluppo delle procedure i tempi per il controllo dei requisiti.

Il comunicato Anac

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