Appalti

Legittimo l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi anche a distanza di tempo dall'abuso

di Domenico Carola

I giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5355/2017 hanno ritenuto che il decorso del tempo non condiziona in alcun modo l'esercizio da parte del Comune del potere repressivo degli abusi edilizi.

La questione
Nel caso esamonato veniva dedotta dagli appellanti, che avevano ereditato alcuni manufatti considerati abusivi e per i quali era stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, la «carenza (e comunque l'omessa enunciazione da parte del comune) di ragioni di pubblico interesse che potessero giustificare l'adozione dell'ordinanza demolitoria, a vari decenni di distanza dalla commissione dell'abuso».

La decisione
Tuttavia, i giudici hanno respinto il gravame anche richiamando la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 che, pronunciandosi in materia di sanzioni per abusi edilizi, ha statuito circa l'estensione dell'onere di motivazione alla base dell'ordine demolitorio. Nella decisione i magistrati sottolineano come in quella pronuncia viene ribadito che «il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso». E, inoltre, che «l'Adunanza ha altresì ribadito che il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso e il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso stesso, attesa al natura sostanzialmente reale del provvedimento repressivo».

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5355/2017

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