Appalti

Fasi e competenze nella procedura di project financing

di Massimiliano Atelli

Con la sentenza n. 335/2017, la I Sezione del Tar Friuli Venezia Giulia ha affermato che è ben vero che la decisione sulla rispondenza della proposta di finanza di progetto all’interesse pubblico spetta all’organo di governo dell’Ente cui la proposta medesima è indirizzata, cioè la Giunta comunale, mentre l’attività successiva concernente l’attivazione dell’evidenza pubblica spetta al dirigente di reparto, tuttavia, è altrettanto vero che ciò non vale se il procedimento non è pervenuto al punto in cui interviene la competenza giuntale, ma si è interrotto in una fase antecedente alla (eventuale) dichiarazione di pubblico interesse, in una fase, cioè, in cui operano gli ordinari poteri istruttori della struttura burocratica.
In simili casi, nessuna invasione di competenze si verifica, perché deve essere la struttura burocratica del Comune, a mezzo del proprio vertice, a pronunciarsi negativamente sul proseguimento della fase istruttoria e, in definitiva, del procedimento medesimo.

Il caso
Nella specie, veniva contestata dinanzi al Tar Fvg la legittimità della scelta operata da un Comune sulla proposta di Partenariato pubblico-privato, nelle forme della finanza di progetto di cui all’articolo 183, comma 15, Dlgs n. 50/2016, presentata da un operatore privato, di non darvi seguito per aderire, invece, alla convenzione Consip relativa al servizio di energia termica.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Tar persuade. Ruoli e spazi per organo di indirizzo politico e struttura burocratica sono chiari anche riguardo alla procedura di project financing.
La decisione sulla rispondenza della proposta di finanza di progetto all’interesse pubblico spetta all’organo di governo dell’Ente cui la proposta medesima è indirizzata, mentre spettano alla struttura burocratica non solo l’attività successiva concernente l’attivazione dell’evidenza pubblica, ma anche quella antecedente rispetto al punto del procedimento in cui interviene la competenza della Giunta. C'è, infatti, una fase antecedente alla (eventuale) dichiarazione di pubblico interesse, in cui operano gli ordinari poteri istruttori della struttura burocratica, la quale è dunque da considerare competente una seconda volta nell'ambito dello stesso procedimento. 

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