Appalti

Sopralluogo legittimo anche se effettuato senza delega esplicita di una delle imprese consorziate

di Stefano Usai

Nel caso di partecipazione a una gara d'appalto di lavori da parte di un consorzio di imprese, l'eventuale sopralluogo – comunque svolto dal dipendente dell'impresa esecutrice dei lavori - non esige una specifica delega anche delle singole consorziate. È questo l’approdo, che tende a ridurre l'approccio eccessivamente formalistico delle stazioni appaltanti del Tar Marche, Ancona, sezione I, con la sentenza n. 829/2017.

La vicenda
La stazione appaltante non ha ritenuto corretta la dichiarazione di sopralluogo in quanto il soggetto che aveva proceduto con la ricognizione risultava delegato solamente dal consorzio e non anche dall'impresa consorziata esecutrice dei lavori.
Il provvedimento di esclusione, secondo il giudice, non può ritenersi legittimo non risultando affatto «insanabile» la circostanza «che la dichiarazione depositata in sede gara non sia stata sottoscritta anche dalla cooperativa» consorziata considerato che il soggetto che aveva espletato il sopralluogo – alla presenza di un dipendente della stazione appaltante – ha agito in qualità di dipendente della medesima e «quindi come proprio rappresentante, quantomeno di fatto». Per le stesse ragioni, prosegue il giudice, «non risulta insanabile l'omessa produzione della formale delega rilasciata anche dalla citata cooperativa».
A ragionare diversamente, si legge in sentenza, risulterebbe quantomeno «singolare e obiettivamente illogico che un dipendente dell'impresa consorziata incaricata dell'esecuzione dei lavori, agisca solo per il consorzio e non anche per il proprio datore di lavoro diretto interessato alla loro esecuzione».
Ulteriore aspetto che è risultato dirimente per ritenere fondata l'impugnazione è che il sopralluogo era stato eseguito alla presenza di un tecnico della stazione appaltante, «che ne ha attestato la regolarità, per cui se fossero emersi dubbi sull'identità del soggetto e sui relativi poteri di rappresentanza, si sarebbe potuto chiedere chiarimenti al momento, la cui mancanza non può poi andare a discapito dell'offerente, escludendolo addirittura dal beneficio del soccorso istruttorio».

La legge di gara
Altra riflessione espressa in sentenza è che né la legge di gara, né dai successivi chiarimenti forniti dal responsabile unico si è rilevato «alcun espresso divieto al fatto che un solo soggetto potesse rappresentare contemporaneamente sia il consorzio che la consorziata per la quale il consorzio concorreva».
Da qui, la logica conclusione che solo da una analisi nel merito la stazione appaltante avrebbe potuto escludere l'offerente ovvero, una volta rilevato che «le concrete modalità di svolgimento del sopralluogo, imputabili esclusivamente ad esso (quale adempimento irripetibile stante l'avvenuta scadenza del termine stabilito), non fossero state ritenute sufficienti per assicurare lo scopo della norma».
In sostanza, la stazione appaltante avrebbe dovuto dimostrare – per legittimare l'esclusione - che l'offerta era stata formulata senza avere preventivamente «acquisito la piena cognizione dei luoghi» di svolgimento dei lavori.

La sentenza del Tar Marche n. 829/2017

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