Appalti

Case storiche, l’amministrazione deve motivare il «no» all’ascensore per l’anziano

Sarà più facile installare ascensori su beni immobili vincolati, applicando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4824/2017, emessa per un palazzo in pieno centro storico di Roma.

Il caso
La Soprintendenza aveva negato la possibilità di installare un ascensore non visibile dalla pubblica strada, ed inoltre eccepiva che nel manufatto non risiedesse un disabile. Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento della Soprintendenza, equiparando persone anziane e disabili, allineandosi al ragionamento della Corte di cassazione (7938 / 2017). Anche se la legge 13 del 1989 sull’eliminazione delle barriere architettoniche non fa cenno alle persone anziane, secondo i giudici queste ultime, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, hanno comunque disagi fisici e difficoltà motorie.
In conseguenza, sono identici i “diritti fondamentali” dei disabili e delle persone anziane, ed identiche devono quindi essere le garanzie di accesso.

La decisione
Al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, si possono quindi effettuare tutti quegli interventi che non pregiudichino il bene tutelato. Basta quindi la presenza della persona “anziana” per imporre all’amministrazione l’onere di specifica motivazione circa la natura e serietà del pregiudizio all’immobile, la sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca nonché in riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato. Nel caso specifico, si discuteva di un ascensore con un impianto non visibile dalla pubblica strada, ed il provvedimento del soprintendente era stato impugnato da una proprietaria ultrasettantenne che chiedeva l’applicazione della legge 13 del 1989. Tale norma, secondo i giudici amministrativi, pone a carico della collettività i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità, e in tal senso si è imposto in via generale che, nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali (Corte costituzionale 167/1999 e Cassazione 18334/2012). L’accesso di una persona svantaggiata (anche cioè solamente anziana) non è quindi un diritto personale, ma un diritto che va comunque riconosciuto. L’orientamento espresso dal Consiglio di Stato è innovativo anche perché non riguarda una lite condominiale, ma annulla un provvedimento dell’amministrazione dei beni culturali, che ostacolava l’esecuzione di un torrino di fine corsa e di un impianto non visibili dalla pubblica strada.
I giudici hanno anche dato peso alla circostanza che, in altri palazzi della zona, un’opera simile era stata autorizzata: quindi, pur senza sostituirsi alle valutazioni della Soprintendenza, i giudici hanno precisato che la pratica doveva essere riesaminata tenendo conto anche dei provvedimenti e delle soluzioni adottate per i palazzi della stessa zona del centro storico.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4824/2017

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