Appalti

Appalti, sulle offerte troppo basse le istruzioni del Consiglio di Stato

Novità in materia di determinazione dell’«offerta bassa in modo anomalo», negli appalti pubblici: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4803/2017, precisa come rendere trasparenti gli esiti delle gare, scartando offerte destinate a turbare la corretta determinazione del prezzo medio offerto. Per condizionare in modo illecito la media delle offerte (e facilitare la previsione di aggiudicazione ad imprese collegate), occorre infatti eliminare le cosiddette «offerte di appoggio», attuando con precisione il cosiddetto “taglio delle ali”.

La norma
L’articolo 97 del Dlgs 50/2016 (Testo Unico opere pubbliche) individua, per determinare il prezzo più conveniente per l’amministrazione, un sistema di calcolo basato sulla media aritmetica dei ribassi. Successivamente, occorre inserire una serie di elementi variabili, tali da rendere non prevedibile l’offerta cui aggiudicare la gara.
Il legislatore nazionale (articolo 97, Dlgs 50/2016) individua cinque sistemi alternativi (lettere a-e), l’ultimo dei quali (lettera e) prevede dapprima un taglio delle ali (eliminando il 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso) e poi l’utilizzo di ulteriori coefficienti estratti a sorte. Tutto ciò per rendere difficile contaminare le offerte, indirizzandole verso una determinata impresa.

La decisione
Con la sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce i vari passaggi e precisa che, ad ogni passaggio, corrisponde un’esclusione che espelle definitivamente le offerte dai passaggi successivi. Su questo tema si contrapponevano due imprese, interessate alla manutenzione del supercalcolatore Cineca di Bologna, il ricorrente (con gli avvocati Andrea Stefanelli e Mario Sanino) è riuscito a dimostrare che la prima scrematura delle offerte più basse e di quelle più alte (taglio delle ali) vale anche successivamente, quando cioè occorre effettuare successive medie e dedurne la “soglia di anomalia”, al di sotto della quale le offerte rimaste in gara vanno escluse. La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta quindi una mediazione tra le formule matematiche e le formule logiche che ne sono la premessa: tutte le volte che una formula matematica può essere applicata con diverse modalità (giungendo a risultati diversi) spetta ad un’Autorità esterna (nel caso odierno, al giudice amministrativo) applicare principi logici e cioè, ad esempio, considerare definitivamente escluse le imprese tagliate fuori dalla prima media.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4803/2017

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