Appalti

Sempre dovuti gli oneri concessori per il mutamento di destinazione d'uso «in sanatoria»

di Guido Befani

L’incremento del carico urbanistico, ancorché discendente da un mutamento di destinazione d’uso senza opere, è presupposto sufficiente a determinare la debenza degli oneri concessori, rapportati agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, in considerazione del vantaggio economico che ritrae il richiedente e l’aggravio urbanistico in relazione all’incremento dei flussi di traffico e di clientela che la destinazione commerciale (rispetto alla iniziale destinazione industriale) necessariamente implica. È quanto afferma il Tar Lazio, con la sentenza n. 9818/2017.

L’approfondimento
Il Tar del Lazio è intervenuto in una controversia concernente l’accertamento della debenza degli oneri concessori a seguito del rilascio di una concessione in sanatoria per l’avvenuto cambio di destinazione d’uso di un immobile da industriale a commerciale, affermando la sussistenza dell’obbligo di versamento.

La decisione
Nel respingere il ricorso proposto, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi di parte ricorrente in base alla quale non sarebbero dovuti gli oneri concessori per i mutamenti di destinazione d’uso avvenuti in epoca antecedente al 1985, e quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985 applicabile ratione temporis al momento di commissione dell’abuso, allorquando il titolo edilizio era costituito dalla licenza edilizia gratuita.
Per il Collegio, infatti, la disciplina edilizia applicabile deve essere rinvenuta in quella in vigore all’epoca, non della realizzazione dell’abuso, ma del rilascio della concessione in sanatoria, con conseguente doverosa applicazione dei parametri previsti per il rilascio della concessione relativamente ad opere soggette a permesso a costruire.
Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza realizzazione di nuove opere, da industriale a commerciale, integra un mutamento tra categorie funzionali distinte e non omogenee che determina un incremento del carico urbanistico, soggiacendo, pertanto, all’onere di sopportare gli oneri concessori conseguenti all’aggravio del carico stesso.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che accertato l’obbligo del pagamento degli oneri concessori in relazione al rilascio della concessione in sanatoria, deve essere rigettata l’azione volta ad ottenere l’accertamento della non debenza di tali oneri e la restituzione delle somme già versate a tale titolo.

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