Appalti

Appalti, il programma di lavori e acquisti slitta di un anno

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo schema di decreto, elaborato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia, riguardante il «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali».
Il Consiglio di Stato ha espresso due pareri favorevoli (n. 351/2017 e n. 1806/2017), sulla versione originaria e su quella modificata, a seguito delle novità introdotte dal “correttivo” del codice appalti. Dal canto suo, la Conferenza Unificata ha definito le proprie proposte di modifica.

Il programma
Il decreto si compone di 11 articoli e due allegati, contenenti gli schemi-tipo per la programmazione. Le nuove regole, di fatto, slittano di un anno rispetto alla previsione contenuta nella bozza di decreto, in quanto l'approvazione del programma, in base al primo comma dell'articolo 21 del codice, è coerente con i documenti programmatori e di bilancio.
L'ente deve individuare una struttura e il soggetto referente per la redazione del programma, che può essere unico per lavori e acquisti, con il compito di coordinare dati, informazioni e proposte dei Responsabile unico del procedimento (Rup).
Il programma va redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. Non vanno inseriti quei lavori o acquisti per i quali sia stata già avviata la procedura di affidamento. Ogni lavoro o acquisto è individuato univocamente dal Codice unico di intervento e dal Cup, se previsto.
Una volta adottato, il programma e il relativo elenco annuale devono essere pubblicati sul profilo del committente: è facoltà delle amministrazioni consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Oltre alla quantificazione delle risorse necessarie, i lavori e gli acquisti possono essere inseriti nel programma solo se è intervenuta la relativa progettazione.

Le priorità
Vanno definiti ordini di priorità dei programmi, con al primo posto, i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali e, in subordine quelli relativi al completamento delle opere pubbliche incompiute, indicando modalità e risorse per il completamento, anche attraverso soluzioni alternative. Qualora si ritiene, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera, le amministrazioni indicano nel programma le opere di cui intendano cedere la titolarità o per cui intendano procedere alla demolizione.
La mancata redazione del programma implica che l'amministrazione non possa procedere alla realizzazione del lavoro o con l'acquisto, salvo che ciò sia reso necessario per far fronte a eventi imprevedibili o calamitosi, sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Le responsabilità
Da evidenziare che il correttivo ha abrogato il comma 505, articolo 1 della legge n. 208/2015 in cui era previsto un articolato meccanismo di responsabilità in caso di mancata redazione del programma.
Tuttavia lo schema di decreto, al fine di evitare arbitrari comportamenti, prevede la pubblicazione nella sezione trasparenza della mancata adozione del programma “per assenza di lavori, o assenza di acquisti di forniture e servizi”. Da ciò si deduce che la mancata predisposizione del programma per negligenza, attiva responsabilità, quanto meno disciplinari, dei soggetti tenuti all'adempimento.
In attesa della pubblicazione del decreto vige la disciplina transitoria di cui all'articolo 216, comma 3, del codice.

Lo schema di decreto

Il parere della Conferenza

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