Appalti

«Sì» al criterio del minor prezzo se la fornitura ha caratteristiche standard

di Stefano Usai

Se le condizioni tecniche della fornitura da appaltare risultano chiarite già in fase di bando e si tratta di prodotti con caratteristiche «standardizzate», la stazione appaltante può utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo decidendo con la più ampia discrezionalità. In questo senso si è espresso il Tar Sardegna, Cagliari, sezione I, con la sentenza n. 582/2017.

La vicenda
La vicenda riguarda l'appalto bandito dalla regione Sardegna, attraverso la propria centrale di committenza, per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle aziende sanitarie regionali. La commessa è stata divisa in 1.765 lotti per un importo complessivo dell'appalto pari a 1.352.583.030,28 euro. La gara risultava «finalizzata alla stipula di convenzioni quadro con gli aggiudicatari di ciascun lotto della durata di 36 mesi, prorogabili per un massimo di 6 mesi».
Per l'aggiudicazione, la stazione appaltante indicava il criterio del minor prezzo così come stabilito dall'articolo 95 comma 4 lettera b), del nuovo codice dei contratti atteso «come si legge nella determina di indizione» che si trattava di «fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato».
Per la verifica della corrispondenza tecnica dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate (principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica), la stazione appaltante ha previsto la nomina di «una commissione di esperti da nominarsi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte».
Secondo le censure del ricorrente, tra i lotti figurava la richiesta di una specifica fornitura che non poteva essere aggiudicata con il criterio del minor prezzo imponendo in realtà delle valutazioni anche discrezionali e a titolo esemplificativo, evidenziava che il proprio prodotto poteva ritenersi il “migliore” espresso dal mercato. Aspetto che sarebbe potuto emergere se la stazione appaltante avesse utilizzato un criterio di aggiudicazione di tipo qualitativo.
In particolare, secondo il ricorrente, per la natura del prodotto (“sevoflurane”) «e del connesso rilevante tema della sicurezza derivante dal suo impiego» trattandosi «di un anestetico utilizzato nelle sale operatorie e somministrato ai pazienti tramite “vaporizzatori”», la stazione appaltante – semplificando – non avrebbe potuto utilizzare il criterio del minor prezzo.

La decisione
Le argomentazioni sviluppate con il ricorso hanno richiesto al giudice, pertanto, l'esigenza di valutare l'esaustività della motivazione della stazione appaltante posta a fondamento della scelta del criterio del minor prezzo.
Le ragioni che inducono il Responsabile unico del procedimento a privilegiare il criterio del prezzo più basso, come previsto dal comma 5 dell'articolo 95 del codice, devono risultare chiaramente indicate nel bando di gara.
Secondo il giudice la valutazione dell'amministrazione che ha portato alla scelta di questo criterio non può ritenersi «né illogica né abnorme né irragionevole» se rapportata, come nel caso di specie, a «un prodotto con caratteristiche standardizzate».
Se il prodotto presenta, oggettivamente, caratteristiche standardizzate la stazione appaltante ha la più ampia discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione e può privilegiare aspetti di tipo “quantitativo” alimentando «l'interesse a un approvvigionamento al miglior prezzo».
Le caratteristiche del prodotto, prosegue la sentenza, risultavano effettivamente già chiare in fase di bando di gara e la circostanza poi, secondo dichiarazioni rese dal ricorrente, che il proprio prodotto fosse il «migliore rispetto agli altri reperibili sul mercato» è aspetto inconferente e comunque del tutto opinabile.

La sentenza del Tar Sardegna n. 582/2017

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