Appalti

Incentivo al responsabile unico anche se tutte le attività sono esternalizzate

di Vincenzo Giannotti

In caso di affidamento all’esterno di tutte le attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e quant'altro, al responsabile unico del procedimento spetta comunque l’incentivo. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, con la sentenza n. 214/2017, smonta così la tesi del procuratore e del degretario generale del Comune secondo i quali nessun compenso sarebbe spettato al Rup.

I fatti
La procura aveva convenuto in giudizio per danno erariale, il responsabile del servizio finanziario, nonché i percettori dei compensi riferiti a incentivi di un opera pubblica affidata dall'amministrazione tramite la procedura di finanza di progetto (costruzione e gestione). A dire del Pm, l'erogazione di tali incentivi sarebbe illegittima per le seguenti rilevanti motivazioni:
a) le attività di progettazione, unitamente ad altre attività previste dal codice degli appalti (direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza eccetera) erano state esternalizzate;
b) nessun compenso poteva essere attribuito ai dipendenti, ivi compreso il responsabile unico del procedimento, né ad altro dipendente appartenete al settore tecnico;
c) in ogni caso, i compensi venivano distribuiti facendo riferimento all'importo posto a base di gara, ma su un diverso, maggiore importo, derivante dalla successiva approvazione di una variante generale.
L'illegittimità del compenso distribuito trovava, inoltre, conferma anche da parte del segretario dell'ente, il quale aveva modo di evidenziare come «tutti gli aspetti connessi alla progettazione, direzione dei lavori …, sono stati affidati a professionisti esterni, con onere a carico della società aggiudicataria» per cui in caso di «esternalizzazione» dell'attività di progettazione, viene meno il titolo per l'attribuzione di compensi incentivanti, tra gli altri, anche nei confronti del responsabile unico del procedimento.

La posizione del collegio contabile
Il collegio contabile ha evidenziato, in via preliminare, come una parte delle attività di progettazione erano state effettuate in via diretta dall'amministrazione e non esternalizzate: questo fatto assume rilevanza in termini di legittimità o meno della erogazione degli incentivi in caso di progettazione svolta in parte all'interno dell'ente e in parte mediante affidamento a soggetti esterni.
In ogni caso, in merito alla possibile legittimità del pagamento degli incentivi, anche in caso di esternalizzazione dei servizi, ha avuto modo di intervenire la giurisprudenza contabile in sede consultiva (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 247/2014) che ha ritenuto, quale requisito per la legittimità del pagamento di contributi incentivanti, che il regolamento interno dell'ente preveda «l'erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione “di un'opera o un lavoro» (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi). D'altra parte, continua la sezione territoriale, la norma non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di una o più attività (per esempio, la progettazione), purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni. Tale giurisprudenza ne esclude, pertanto, da sola la colpa grave in capo ai dipendenti in presenza dell'erogazione dei citati incentivi.
Inoltre, ha precisa il collegio contabile, nel caso di specie si non si trattava di un appalto di tipo tradizionale bensì di una procedura di gara con conseguente licitazione privata legata non solo, alla definizione esecutiva dell'intervento, ma anche alla successiva gestione, tanto che il concessionario versava all'ente l'importo per le attività di progettazione e spese tecniche, ivi inclusi i citati incentivi liquidati ai dipendenti. Pertanto, tale importo versato dal concessionario all'amministrazione, ben può rappresentare l'importo posto a base d'asta, in quanto calcolato sul progetto di massima sviluppato dall'ente.

La sentenza della Corte dei conti Toscana n. 214/2017

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