Appalti

Incognite sui criteri per l’assegnazione dei parcheggi in aree pubbliche

di Michele Nico

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il parere AS1429, muove pesanti rilievi al bando-tipo per le gare di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 337/2017, gettando un'ombra d'incertezza sulle procedure selettive avviate dai Comuni e tuttora in corso sul territorio.
L'Autorità, infatti, ritenendo che le controdeduzioni ottenute dalla Regione non siano idonee a superare i rilievi formulati, ha disposto l'impugnazione davanti al Tar Emilia Romagna del provvedimento regionale e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con gravi incognite per il prosieguo e l'esito delle procedure in questione.
Le obiezioni dell'Antitrust riguardano, come sempre, il mancato rispetto delle regole della concorrenza previste dal diritto comunitario e, segnatamente, dagli articoli 10 e 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), nonché dagli articoli 14 e 16 del Dlgs n. 59/2010 che recepisce la suddetta normativa europea, in coerenza con gli indirizzi della Corte di Giustizia europea nel settore, per molti aspetti affine, delle concessioni demaniali marittime.

L'illegittimità dell'atto
Secondo l'Authority, il facsimile di bando approvato dalla Regione Emilia Romagna è illegittimo perché nell'ambito dei criteri di selezione si dà eccessiva importanza al requisito dell'anzianità degli operatori economici, radicando in tal modo un vantaggio per il prestatore uscente che non è replicabile in alcun modo dai concorrenti, neppure sommando tutti i punteggi relativi agli altri requisiti previsti dal bando.
In questo modo, osserva l'Autorità, il principio della selezione pubblica si traduce in un “mero adempimento formale”, che appare finalizzato non già a individuare la migliore offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo, ma piuttosto a fotografare e legittimare il quadro del mercato esistente.

I criteri del bando
Nello specifico, il bando contestato è costruito sulla base dei seguenti criteri di assegnazione corredati dai rispettivi punteggi:
a) per la «maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su area pubblica», derivante dalla data di iscrizione come impresa attiva nel registro delle imprese, sono riconosciuti 40 punti per un'anzianità di iscrizione fino a 5 anni; 50 punti per un'anzianità fino a 10 anni e 60 punti per un'anzianità superiore ai 10 anni;
b) per «l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione» si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza;
c) infine, si prevedono 7 punti per l'impegno a eseguire specifiche opere/adattamenti in particolari contesti (ad esempio, in caso di posteggio ubicato in centri storici o in aree di particolare valore storico, archeologico, artistico etc.) e altri 3 punti per la prova della regolarità contributiva dell'impresa (punto 2).

La decisione dell'Autorità
A fronte di un siffatto sistema selettivo, l'Autorità osserva che esso appare discriminatorio in quanto su un complesso di 110 punti che un soggetto può al massimo conseguire, almeno 100 derivano dalla valorizzazione di requisiti di “anzianità”, frustrando così le potenzialità dei concorrenti che puntano a entrare per la prima volta nel segmento di mercato.
La Regione Emilia Romagna, come si è detto, non fornisce elementi idonei a superare le obiezioni dell'Agcm, dacché si limita a mettere in luce gli aspetti di discontinuità dei criteri di selezione utilizzati rispetto al passato (connotato da meccanismi di rinnovo automatici) e la necessità di salvaguardare gli operatori del settore, non ricollocabili altrove in caso di mancata riassegnazione del posteggio in cui attualmente operano.
Una risposta debole, dunque, che non fa arretrare l'Autorità dal proposito di impugnare il bando in sede giurisdizionale, a dispetto del fatto che tutti i Comuni della Regione hanno già avviato le procedure selettive, per le quali si apre ora una fase di incertezza con conseguenze inattese e imprevedibili.

Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

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