Appalti

Soglie di anomalia, per il «taglio delle ali» valgono come «unica offerta» tutte quelle dello stesso valore

di Paola Rossi

Per la fissazione della soglia di anomalia delle offerte nelle gare in cui si applica il criterio del prezzo più basso l’Adunanza plenaria propende per l’estesa applicazione del criterio relativo: ciò significa che nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come «unica offerta» tutte quelle caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino «al margine delle ali», sia se si collochino «all'interno»di esse. Nel registrare l’esistenza di diversi orientamenti i giudici rilevano che sovente nella prassi e nella giurisprudenza si è applicato il criterio assoluto (per il quale, invece, ogni offerta vale 1) per quelle poste all’interno delle ali e il criterio relativo (secondo cui le offerte identiche sono accantonate in sede di calcolo) solo per quelle collocate agli estremi delle ali.

L’interpretazione dell’Adunanza plenaria
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5/2017 ha fornito l’interpretazione degli articoli 86, comma 1, del Dlgs 163/2006 e 121, comma 1, del Dpr 207/2010 dettando i seguenti principi ai fini del calcolo dell'anomalia dell'offerta nel caso in cui il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso:
le norme congiuntamente vanno interpretate nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come unica offerta tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, sia se si collochino al margine o all'interno delle ali. Quindi le offerte di identico ammontare devono essere accantonate nel calcolo della media posta a base della valutazione di anomalia.

Il criterio più rigoroso
Secondo il Consiglio l'adesione al criterio «assoluto» dove le offerte valgono capitariamente sarebbe possibile per gli «operatori non seri» di presentare una pluralità di offerte di identico e inaffidabile ribasso vanificando il calcolo di un valore attendibile della soglia di anomalia. Rischiando di inficiare la ricerca del «migliore contraente» per la pubblica amministrazione. E se è vero chelo stesso obiettivo si potrebbe ottenere anche predisponendo numerose offerte minimamente differenziate fra loro, è pur vero che la possibilità per cui «un criterio di grande rigore applicativo (e volto a contrastare fenomeni collusivi) sia esso stesso esposto al rischio di tentativi di elusione non esclude ex se la condivisibilità del criterio medesimo.».

Conclusioni
A supporto della conclusione alla quale è pervenuta l'Adunanza plenaria militano anche motivazioni di carattere sistematico, quale l'idoneità a ostacolare condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso e a evitare che identici ribassi possano limitare l'utilità dell'accantonamento ed ampliare in modo eccessivo la base di calcolo delle medie di gara, in tal modo rendendo inaffidabili i relativi risultati.

La sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2017

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