Appalti

Anomala l'offerta che non applica gli stipendi previsti dalle tabelle ministeriali

di Giovanni F. Nicodemo

Una stazione appaltante, al fine di verificare la congruità della remunerazione prevista per il personale da impiegare per lo svolgimento del servizio messo a gara, deve fare applicazione delle tabelle ministeriali di riferimento, in base all’articolo 23, comma 16, del Dlgs 50/2016. Lo stabilisce il Tar Catania con sentenza n. 2084/2017.

Il caso
Il caso giunto all’attenzione del Tar Catania ha ad oggetto la legittimità di un appalto di servizi, di alloggiamento, ristorazione e lisciviatura, indetta dal ministero della Difesa.
La ricorrente contesta la mancata esclusione della ditta aggiudicataria a causa dell’anomalia dell’offerta in relazione alla determinazione del costo del lavoro per il personale da impiegare nello svolgimento del servizio.
Il motivo di ricorso è stato accolto dal Giudice amministrativo territoriale sul presupposto che l’aggiudicatario né in sede di offerta né in sede di verifica dell’anomalia ha chiarito il Ccnl applicabile al personale da impiegare, le qualifiche professionali dello stesso, né l’orario di lavoro.

La decisione
Ad avviso del Tar Catania il corretto svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta se per un verso presuppone l'immodificabilità dell'offerta, per altro verso ammette la modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.
Nella specie per il Giudice amministrativo la violazione dell’articolo 97 del Dlgs n. 50 del 2016 è dipesa dall’assenza di un giudizio di verifica della congruità del prezzo offerto ancorato ai parametri normativi e giurisprudenziali immanenti in materia.
In argomento deve segnalarsi peraltro che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 97 del Codice degli appalti, l’offerta è anomala se in sede di verifica la stazione appaltante accerta che essa non rispetta gli obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla legislazione europea, nazionale e dai contratti collettivi applicabili.
Mentre nel caso di specie l’aggiudicatario non avrebbe dimostrato la pedissequa osservanza in sede di offerta della disciplina prescritta in materia di lavoro per il tipo di servizio in appalto con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe potuto determinare l’aggiudicazione in suo favore.

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