Appalti

Anac cambia idea: l’iscrizione all'albo dei gestori ambientali è requisito di idoneità professionale

di Alberto Barbiero

L'iscrizione all'albo dei gestori ambientali è un requisito di idoneità professionale, che deve essere posseduto dall'operatore economico al momento di partecipare alla gara.
Il comunicato del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 28 agosto ha chiarito la propria interpretazione, precisando che tale elemento non può essere considerato requisito di esecuzione (quindi dimostrabile al momento della stipulazione del contratto).

Gli sviluppi della giurisprudenza
Il mutamento dell'analisi interpretativa dell'Anac deriva dallo sviluppo della giurisprudenza in merito, sancito in particolare dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017, nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali un requisito speciale di idoneità professionale. Tale requisito, quindi, deve essere posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non invece al momento di assumere il servizio, ottenuto dopo aver partecipato alla gara pur senza aver ancora questa certificata professionalità.

Il cambio d’interpretazione di Anac
L'Anac ha quindi deciso di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.
Una simile scelta interpretativa risultava peraltro inevitabile a fronte dell'evoluzione del quadro normativo. Se, infatti, nel Dlgs 163/2006 l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali non risultava immediatamente connettibile all'idoneità professionale, tale aspetto è stato invece risolto dal nuovo codice dei contratti pubblici che all'articolo 89, comma 10, precisa che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, connotandolo chiaramente come requisito di idoneità professionale.

Il comunicato dell’Anac

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