Appalti

Interdittiva antimafia, all'Adunanza Plenaria il blocco totale dei pagamenti

di Francesco Machina Grifeo

Sarà l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato a dover chiarire se l'interdittiva antimafia ai danni di un impresa illegittimamente estromessa da un appalto blocca anche il risarcimento del danno, accertato con sentenza passata in giudicato. Il rinvio al massimo consesso è stato disposto, dopo aver sospeso il giudizio, dalla V Sezione del Cds con l'ordinanza del 28 agosto scorso n. 4078.

Il caso
L'impresa irregolarmente esclusa da una gara di appalto indetta da un Comune salernitano, dopo aver ottenuto la condanna dell'amministrazione a corrispondergli 123mila euro a titolo di risarcimento, sentenza del Cds n. 644/2014, ne ha chiesto l'ottemperanza. Il municipio però ha eccepito l'impossibilità di darvi esecuzione alla luce di «un'informativa interdittiva» che «impedirebbe in radice la possibilità per l'ente di procedere al pagamento, ostandovi le generali preclusioni di cui all'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia».
La norma infatti prevede che «le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (…) g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».

La decisione
La questione controversa, spiega il Collegio, consiste dunque nello stabilire se la previsione «osti a che, sia pur in esecuzione di una pronuncia definitiva di condanna, possano essere erogate da una pubblica amministrazione somme di danaro, spettanti a titolo di risarcimento del danno, in favore di un soggetto che sia stato attinto prima della definizione del giudizio risarcitorio da un'informativa interdittiva antimafia, conosciuta solo successivamente alla formazione del giudicato e taciuta dal soggetto stesso, ovvero se il giudicato favorevole, comunque formatosi, obblighi in ogni caso l'amministrazione a darvi corso e a corrispondere la somma accertata come spettante». E trattandosi di «questione di massima importanza» che può dar luogo a contrasti dovrà risolverla l'Adunanza Plenaria.
Per il Collegio, «mentre un'interpretazione di carattere letterale condurrebbe ad escludere che il risarcimento del danno presenti una eadem ratio rispetto “[ai] contributi, finanziamenti o mutui agevolati”», per altro verso, «un'interpretazione logico – sistematica dovrebbe condurre a ritenere che il ‘catalogo' delle ipotesi sia ‘aperto'», in modo da «impedire nella sostanza l'erogazione di qualunque utilità di fonte pubblica in favore dell'impresa in odore di condizionamento malavitoso».
La V Sezione ha poi richiamato le statuizioni rese dall'Adunanza plenaria, sentenza 19/2012, per concludere che «gli argomenti indicati al fine di estendere le portata preclusiva dell'art. 67 alle erogazioni avente matrice indennitaria, ben possono essere utilizzati per precludere le erogazioni pubbliche, ancorché aventi carattere risarcitorio». Rimane tuttavia da chiarire, aggiunge il Consiglio, «se l'eventuale interpretazione “estensiva” dell'art. 67» sia «compatibile con il generale principio dell'intangibilità della cosa giudicata».
In altri termini, conclude, la questione è «se il giudicato formale, in qualsiasi modo formatosi, impedisca in ogni caso all'amministrazione di sottrarsi agli obblighi da esso nascente di corrispondere una somma di danaro a titolo risarcitorio ad un soggetto attinto da un'informativa interdittiva antimafia mai entrata nella dialettica processuale oppure se le finalità e la ratio dell'informativa interdittiva antimafia diano vita ad una situazione di incapacità legale ex lege (tendenzialmente temporanea e capace di venir meno con un successivo provvedimento dell'autorità prefettizia) che produca la corrispondente sospensione temporanea dell'obbligo per l'amministrazione di eseguire quel giudicato».

L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4078/2017

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