Appalti

Per i servizi di architettura e ingegneria mini-affidamenti diretti con determina semplificata

di Antonella D'Angelo

In consultazione sul sito dell'Anac l'aggiornamento delle linee guida n.1, «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», revisionate dopo l'approvazione del decreto correttivo al codice, anche alla luce dei chiarimenti richiesti dalle stazioni appaltanti e di quelli forniti dal Presidente Cantone nel comunicato del 14 dicembre 2016. Significative novità sono contenute nella sezione II, che disciplina i principi generali, nella sezione IV sugli affidamenti e nella sezione VII che tratta la verifica e validazione della progettazione.

Principi generali
A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo; il paragrafo II.5 delle linee guida elenca le eccezioni di legge, l'affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, le opere di urbanizzazione a scomputo, gli appalti relativi a opere nelle quali l'elemento tecnologico o innovativo è nettamente prevalente. In questo caso nella determina a contrarre occorre indicare le motivazioni a base della scelta e l'effettivo risparmio nei tempi conseguito.

Affidamenti
Sono riportate al paragrafo IV.1.3 le indicazioni operative per l' affidamento di incarichi di importo inferiore a 40mila euro; è consentito l'affidamento diretto con determina a contrarre che riporta in forma semplificata l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le motivazioni alla base della scelta e l'attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali.
Sono chiarite, al punto IV.2.2.3.4, le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare dei consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria. In analogia all'interpretazione della norma adottata nel decreto Mit inerente il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, il consorzio stabile può partecipare alla gara se qualificato nelle classi e categorie di opere indicate nel bando. In caso di designazione di consorziata non qualificata, essa dovrà avvalersi dei requisiti di qualificazione di un'altra consorziata qualificata.
Al paragrafo IV.2.2.2 , si disciplinano i requisiti di partecipazione alle gare chiarendo i seguenti aspetti:
• è possibile utilizzare, per dimostrare le capacità tecnico-professionali, anche servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che, pur non comportando la firma di elaborati tecnici, siano documentabili e servizi prestati nell'ambito di appalti integrati, purché oggetto di perizia tecnica approvata e validata dalla stazione appaltante;
• per il possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, è possibile richiedere il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, Fte) in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio.

Verifica e validazione della progettazione
Recependo le previsioni contenute nell'articolo 26 commi 8 e 8-bis del codice, al paragrafo VII sono codificate, in maniera puntuale le modalità di validazione dei progetti redatti dall'affidatario di un appalto integrato, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione. Inoltre, nei documenti di gara, bando o lettera d'invito, occorre indicare gli estremi della validazione del progetto e non genericamente l'intervenuta verifica.

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