Appalti

Le strutture funzionali all'attività balneare possono restare sulle aree private per l'intero anno

di Daniela Dattola

Le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, se sussiste apposita autorizzazione di compatibilità paesaggistica, possono essere mantenute per l'intero anno, siano esse collocate su zona demaniale o su area privata (come nel caso di specie, con riguardo ad un bagno e ad un chiosco), per effetto dell'articolo 11 comma 4- ter della legge regionale pugliese “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”, introdotto dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale pugliese 2 ottobre 2008 n. 24, “Disposizioni in materia di stabilimenti balneari”. Conseguentemente, l'omesso smontaggio di tali strutture a fine ottobre (termine finale di validità oggetto dell'autorizzazione) non integra i reati di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (sanzionato dall'articolo 44 comma 1 lettera c secondo periodo del Dpr 6 giugno 2001 n. 380) e quello di esecuzione di lavori in difetto della prescritta autorizzazione su beni paesaggistici (punito dall'articolo 181 comma 1 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42), in continuazione tra di loro. Sarebbe del tutto irragionevole consentire il mantenimento di analoghe strutture collocate sul demanio (per definizione di uso pubblico) ed obbligare invece a smontare e rimontare le strutture solo perché site su area privata (e quindi non destinata ad uso pubblico), seppur in prossimità dell'area demaniale.
Così ha deciso la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 31945 del 4 luglio 2017.

Gli interventi edilizi in area privata sottoposta a vincolo paesaggistico e le conseguenze
Ogni intervento edilizio (sia esso opera o lavoro) realizzato in area privata su cui grava un vincolo paesaggistico, anche se legato all'attività balneare, è generalmente vietato, prevalendo l'interesse pubblico generale alla tutela ed alla conservazione del paesaggio su quello privato allo sfruttamento economico dell'area. Addirittura, il combinato normativo disposto dagli articoli 81 del codice penale, 44 comma 1 lettera c secondo periodo del Dpr n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del Dlgs n. 42 del 2004, sanziona penalmente chi esegue detti interventi in totale difformità o in assenza del titolo edilizio su beni paesaggistici. La legislazione regionale pugliese impone anch'essa limiti molto stringenti sia con riferimento al permesso di costruire sia riguardo all'autorizzazione paesaggistica, consentendo tuttavia qualche possibilità di deroga.

Il caso
La proprietaria di uno stabilimento balneare pugliese è stata condannata penalmente dalla Corte d'appello per non aver proceduto a fine ottobre alla rimozione del bagno e del chiosco funzionali allo stabilimento balneare e collocati in area privata. Le sue doglianze incentrate sulla legittimità del comportamento tenuto alla luce delle leggi regionali vigenti al momento dei fatti , che non prevedono né citano le aree demaniali e quindi non escluderebbero le aree private, non sono state accolte. Il Giudice di Seconde cure, al contrario, ha ritenuto che le deroghe introdotte dalla normativa pugliese valesse soltanto per le strutture precarie realizzate su aree demaniali.

La normativa della Regione Puglia sulla tutela e sull'uso della costa
Il vigente articolo 11 della citata legge regionale della Puglia n. 17 del 2006, nel prevedere gli obblighi del concessionario di uno stabilimento balneare, dispone fra l'altro che:
• “il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica” (comma 4-bis);
• “tutte le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno” (comma 4-ter).

L'intervento della Consulta sulla legge regionale e la conseguente modifica legislativa
Con la sentenza n. 232 del 27 giugno 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'articolo 117 comma 2 lettera s) della Costituzione e in relazione all'articolo 146 del Dlgs n. 42 del 2004, il comma 4-bis dell'articolo 11 della legge regionale Puglia n. 17 del 2006. Ciò, in quanto la norma, consentendo il mantenimento per l'intero anno delle opere precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, anche in deroga ai vincoli previste dalle normative nazionali sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente, deroga a tali istituti di protezione che sono uniformi e validi in tutto il territorio nazionale, ledendo così quella che è in materia una competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per uniformarsi alla decisione della Consulta, la Regione Puglia ha quindi introdotto nel corpo del citato articolo 11 il comma 4-ter, con il quale si è previsto che strutture funzionali all'attività balneare di facile amovibilità possono mantenersi per tutto l'anno, purché sussista la positiva valutazione di compatibilità paesaggistica.

Gli Ermellini accolgono il ricorso: l'omesso smontaggio non costituisce reato
Con la sentenza in rassegna, la Cassazione, sezione III penale, si è conformata alla propria precedente sentenza n. 50620 del 18 giugno 2014, secondo la quale il comma 4-ter dell'articolo 11 della legge regionale Puglia n. 17 del 2006 contiene una norma di carattere generale della quale il Giudice deve tenere conto ai fini dell'applicazione delle disposizioni incriminatrici anche in relazione alle opere realizzate in aree private. Pertanto, la recentissima sentenza ritiene che l'argomentazione della Corte d'Appello sia errata in diritto ed illogica, perché “sarebbe non ragionevole mantenere le strutture sul demanio … e smontare (e rimontare) le strutture funzionali all'attività balneare site in prossimità del demanio … su area non demaniale ma privata”. Dal momento che, quindi, la legislazione regionale della Puglia consente di mantenere per tutto l'anno le strutture funzionali all'attività balneare di facile amovibilità, sia su zona demaniale sia su area privata, conseguentemente l'omesso smontaggio del bagno e del chiosco in questione a fine ottobre non costituisce reato.

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