Appalti

Al giudice ordinario la richiesta di danni della stazione per responsabilità precontrattuale dell’impresa

di Paola Rossi

Quando è la pubblica amministrazione ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità precontrattuale - secondo le sezioni Unite civili della Corte di cassazione - si rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come ormai già pacificamente acclarato quando la parte attrice è il privato. Queste le conclusioni contenute nell’ordinanza n. 16419/2017 che ha affrontato un caso di competenza giurisdizionale su cui esiste un netto contrasto di giurisprudenza soprattutto tra i giudici amministrativi. Compete alla giustizia ordinaria dirimere tali controversie in quanto si tratta di azione di risarcimento danni, a titolo di responsabilità precontrattuale.
La questione di giurisdizione nel caso concreto origina dall’azione risarcitoria promossa da parte di una stazione appaltante contro alcune imprese per le condotte fraudolente, che hanno tenuto durante la procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori edili.

Il caso
La pronuncia è stata resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un'impresa convenuta dinanzi al giudice ordinario, adito da un'azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica che aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno - a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale - per condotte «asseritamente fraudolente» tenute da alcune ditte appaltatrici di lavori edili, durante la procedura di gara, che avevano comportato un grave ritardo nell'affidamento definitivo e nell'esecuzione dei predetti lavori.

Il contrasto di giurisprudenza
La Corte, rilevata l'assenza di precedenti di legittimità e la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza dei Tar, attribuisce, lapidariamente, al giudice ordinario la cognizione della domanda risarcitoria. Il ragionamento della Corte sottrae la vicenda all’applicazione dell'articolo 133, comma 1, lettera e), del Codice del processo amministrativo, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tutte le controversie in tema di «procedure di affidamento di lavori pubblici, ivi incluse quelle risarcitorie». La norma era stata espressamente invocata dall’impresa che sosteneva appunto la devoluzione della cognizione della controversia al giudice amministrativo.

La decisione sulla giurisdizione
Per la Cassazione - al contrario - vi sono diversi argomenti a sostegno della competenza del giudice ordinario. In primis, che non si è mai dubitato della competenza giurisdizionale del giudice ordinario quando la causa è instaurata a parti invertite. Quando cioè è il privato a invocare la tutela risarcitoria precontrattuale nei confronti dell’amministrazione pubblica. In entrambe le situazioni speculari, il criterio del riparto di giurisdizione è ancorato alla natura della situazione soggettiva vantata in giudizio. E, secondo la Cassazione, trattandosi di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza siamo di fronte alla tutela di un diritto soggettivo come garantito dagli articoli 1337 e 1338 del Codice civile.
Secondo l’ordinanza la domanda dell’amministrazione non riguarda un atto amministrativo da caducare, ma esclusivamente il risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta, dolosa o colposa, delle società di diritto privato da essa convenute in giudizio.
La vicenda ha, pertanto, a oggetto una posizione di pieno diritto soggettivo della Pa, incisa negativamente da una condotta che integra gli estremi della responsabilità precontrattuale,. Sulla cui natura sarà compito del giudice del merito pronunciarsi, concludono le sezioni Unite.

L’ordinanza delle sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 16419/2017

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