Appalti

Il soccorso istruttorio sana la mancanza della firma

di Giovanni F. Nicodemo

Non è insanabile il semplice difetto di sottoscrizione dell'offerta se sussistono elementi convergenti attestanti la paternità della dichiarazione. L’esclusione dall’ampio perimetro della sanabilità, infatti, si deve solo all’impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione. Lo stabilisce il Tar Campania, Salerno, con la sentenza 1031/2017.

Il caso
L'aggiudicataria di una gara d’appalto non aveva sottoscritto la domanda di partecipazione unitamente alle dichiarazioni in essa contenute. Quindi, ad avviso della ricorrente e controinteressata, la fattispecie occorsa sarebbe stata riconducibile al novero delle irregolarità essenziali non sanabili, in quanto l'ultimo inciso dell'articolo 83, comma 9, Dlgs n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) stabilisce testualmente che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il Giudice amministrativo però ha rigettato il ricorso così confermando la decisione dell'Amministrazione di non escludere la concorrente in ragione della suddetta carenza sul presupposto che nella specie concorrevano una serie di elementi convergenti attestanti la paternità della dichiarazione.

La decisione
Il Giudice amministrativo campano con la decisione in epigrafe distingue la fattispecie della mancata sottoscrizione dell'offerta dalla fattispecie dell’impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione, stabilendo che solo nel secondo caso la carenza non è sanabile.
A riguardo chiarisce che la nuova disciplina in materia di soccorso istruttorio ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole, appunto, come carenze concernenti l'offerta tecnica ed economica e, più genericamente, come carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Per questa ragione ad avviso del Tar Salerno la nuova disciplina ha esteso il novero delle fattispecie «regolarizzabili», nell'intento di privilegiare gli aspetti sostanziali, rispetto agli adempimenti di natura formale, e tanto all’evidente scopo di ampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica.
Di pari tenore è altra pronuncia dello stesso Tribunale (sentenza 16 gennaio 2017, n. 106), che rileva come devono intendersi «irregolarità essenziali non sanabili», soltanto quelle che non consentano neppure di ricostruire il contenuto o di risalire all'autore delle dichiarazioni.
Nella specie quindi l’irregolarità ascritta - dalla stazione appaltante - alla controinteressata, non può in nessun modo, ad avviso del Tribunale amministrativo, farsi rientrare nel novero di quelle insanabili, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50 del 2016.

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