Appalti

Gara legittima anche senza indicazione del fatturato

di Stefano Usai

Se la stazione appaltante non è in grado di indicare con esattezza il dato relativo al fatturato determinato dalle precedenti gestioni del servizio da affidare in concessione, può comunque procedere con la gara rimanendo impregiudicata la possibilità dei concorrenti di proporre la propria migliore offerta.
Secondo il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 giugno 2017 n. 2781, il fatturato non costituisce un dato indispensabile per poter procedere con una procedura di affidamento in concessione di un servizio se la stazione appaltante non dispone degli elementi necessari per indicarlo in quanto, «ragionando in termini diversi la gara non potrebbe essere mai bandita, in quanto per l'indizione sarebbe condizionata a un adempimento impossibile».

La vicenda
Il ricorrente si doleva della circostanza che per la gara bandita relativa al «servizio in concessione di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per un periodo di 60 mesi e per 11 (undici) lotti», la stazione appaltante non avesse indicato correttamente il fatturato e anche gli elementi forniti risultavano ambigui e tali, secondo l'instante, da non consentire una corretta formulazione dell'offerta.
Per effetto di quanto chiedeva l'annullamento degli atti della gara.

La decisione
Il giudice si dimostra di diverso avviso in quanto, pur ritenendo che la conoscenza del fatturato «ricavabile è elemento importante per la formulazione di una offerta adeguatamente consapevole, e che la stazione appaltante è tenuta, a tale scopo, a rendere pubblico il dato» , è pur vero che se l'amministrazione si trova nell'impossibilità di fornire il dato in argomento non per questo non può bandire la gara.
Se così fosse, si chiederebbe un onere iniquo e, soprattutto, si stabilirebbe – in date situazioni – addirittura l'impossibilità di procedere con la gestione di servizi.
Secondo il giudice, il dato rilevante è che la stazione appaltante – attraverso il responsabile unico del procedimento – abbia comunque compiuto ogni sforzo possibile per fornire le informazioni in proprio possesso agli appaltatori potenzialmente interessati ma non può certo essere ritenuta responsabile per non aver fornito un dato di cui non dispone.
In definitiva, ciò che rileva per legittimare il procedimento è che attraverso l'appalto o la concessione siano state poste e create tutte quelle condizioni che consentano la proposizione di una offerta seria. Pertanto, l'appaltatore dovrà prendere in considerazione tutti gli elementi desumibili dal bando e giungere, anche per effetto della propria esperienza di operatore economico, a formulare una offerta credibile valutando i vari vantaggi e gli aspetti negativi che dall'aggiudicazione possono derivare.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2781/2017

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