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Senza bussola regionale Comuni liberi da vincoli

Tanti regolamenti edilizi, quanti i Comuni italiani: questo il labirinto cui si è tentato di ovviare con il regolamento edilizio tipo. Ma anche se il primo dei due termini per l’adeguamento sul territorio è già scaduto, l’obiettivo di avvicinare tra di loro le norme locali sull’edilizia è ancora lontano. In 17 Regioni su 20, infatti, il mancato recepimento dell’intesa nazionale, rende anche i Comuni liberi di adeguarsi o meno alle indicazioni unitarie.
L’intesa del 20 ottobre 2016 con lo schema di regolamento edilizio tipo, prevede espressamente che l’accordo raggiunto in Conferenza unificata costituisce «livello essenziale delle prestazioni» ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. e) e m) della Costituzione.

I termini (teorici)

L’ intesa ha assegnato un termine di 180 giorni (scaduto il 18 aprile scorso) alle Regioni per provvedere al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi, integrando e modificando la raccolta di disposizioni sovraordinate di cui alla parte prima del regolamento edilizio tipo.
All’atto del recepimento le Regioni dovevano stabilire metodi, procedure e tempi - a loro volta comunque non superiori a 180 giorni, che scadranno il 15 ottobre 2017 - per l’adeguamento a cascata da parte dei Comuni.
Dunque, in teoria, se gli adempimenti regionali e locali fossero stati portati a termine secondo la scansione temporale “fisiologica” prevista dall’intesa, tutti i Comuni si sarebbero dovuti adeguare al regolamento edilizio tipo (al massimo) entro il 15 ottobre 2017. Una data che peraltro è un limite ultimo: le Regioni infatti avrebbero potuto recepire il regolamento tipo prima dei 180 giorni assegnati dall’intesa, oppure imporre una scadenza più ravvicinata ai Comuni (rispetto ai successivi 180 giorni) per l’adeguamento.
Ma dato l’esiguo numero di sole tre Regioni ottemperanti rispetto alla prima scadenza di aprile (si veda l’articolo a lato), le disposizioni dell’intesa che disciplinano l’ipotesi patologica dell’inadempimento (regionale e/o comunale) risultano di primario interesse.

L’inadempimento

Ora, la conseguenza dell’inadempimento comunale quando il recepimento regionale è avvenuto è chiara: l’articolo 2, comma 3 dell’intesa stabilisce espressamente che, se i Comuni non adempiono nei tempi previsti dalle Regioni nel loro atto di recepimento (e comunque entro 180 giorni), «le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili». Si avrà pertanto una disapplicazione della norma locale, che risulta cedevole rispetto a quella del regolamento edilizio tipo.
Diverso è il caso del mancato recepimento, in prima istanza, da parte della Regione: l’articolo 2 dell’intesa si limita a stabilire che: «I Comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati».
In sostanza, dall’intesa emerge un quadro per cui, una volta che la Regione ha recepito il regolamento tipo, la sua applicazione diviene certa al semplice scadere dei termini assegnati, a prescindere dall’adeguamento comunale.
All’opposto, in assenza di recepimento regionale, l’adozione del regolamento tipo rimane una mera facoltà per il Comune, che potrà liberamente determinarsi in fatto di disciplina edilizia (non dissimilmente da quanto avvenuto finora).

Verso la standardizzazione

Una sola disposizione pare garantire la non completa frustrazione delle finalità perseguite dall’intesa (soprattutto in considerazione della qualificazione del regolamento edilizio tipo in termini di «livelli essenziali delle prestazioni») anche in caso di mancato recepimento regionale: rimane fermo, infatti, l’impegno assunto da Governo, Regioni ordinarie ed enti locali a «utilizzare definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della presente intesa». Ebbene, la spinta alla standardizzazione su scala nazionale dovrebbe trovare (solo) in quest’ultima disposizione una risposta in grado di resistere - quanto meno per l’avvenire - ai mancati adempimenti subnazionali.

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