Appalti

Affidamenti in house impugnabili entro il termine breve di 30 giorni

di Paola Rossi

Anche l’impugnazione di un affidamento in house di contratti pubblici soggiace al termine breve di 30 giorni. Così il Consigio di Stato con la sentenza n. 2533/2017 fornisce la propria interpretazione degli articoli 119, comma1, lettera a) e 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo per affermare l’applicabilità del rito appalti e del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, anche a ricorsi contro affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

No a rinvii all’Adunanza plenaria
Palazzo Spada ha, inoltre, negato la sussistenza dei presupposti per deferire la questione all'Adunanza plenaria, come era stato richiesto dall'appellante. Il Collegio ritiene, infatti, che - per quanto la questione dei termini interi o dimidiati sia già approdata più volte davanti ai giudici - non risultano allo stato contrasti di giurisprudenza da dirimere. Addirittura - afferma il Consiglio di Stato - che non ne risultano neanche di «potenziali» che a norma dell’articolo 99, comma 1, del Cpa aprirebbero la via all’ipotesi di rimessione facoltativa. Infine, conclude sul punto la sezione del Consiglio di Stato, che non è stata riscontrata l’esistenza di una pronuncia di segno contrario dell'organo di nomofilachia, il che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 99 del Codice di rito determinerebbe un’ipotesi di rimessione obbligatoria.

Applicabilità del termine dimidiato
Secondo il Consiglio di Stato alla conclusione che vada applicato il rito appalti ai ricorsi contro gli affidamenti in house si giunge in primis partendo dall'ampiezza delle definizioni usate dal Legislatore, che parlando di «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture» e «atti delle procedure di affidamento» mette al centro appunto la nozione di «procedure», concetto considerato idoneo a racchiudere l’intera attività della pubblica amministrazione discendente dal suo potere di supremazia e che si concretizza in atti autoritativi e nelle varie articolazioni tipiche del procedimento amministrativo.
Con specifico riguardo alla materia degli affidamenti di contratti di lavori servizi e forniture, il concetto di «procedure» è pertanto idoneo a individuare nel suo complesso la fase che precede la stipula del contratto, allorché, invece, l'amministrazione dismette i propri poteri autoritativi per assumere la qualità di parte di un negozio giuridico bilaterale di diritto privato, fonte di un rapporto di natura paritetica con l'appaltatore o il concessionario.
Vanno sottolineate, rispetto al tipo di attività amministrativa in questione, le esigenze sottese a questo speciale procedimento giurisdizionale: spiccata celerità e piena tutela assicurata dai provvedimenti adottabili. Tra questi vi è in particolare la possibilità per il giudice di dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato sulla base del provvedimento autoritativo di affidamento. Proprio da questa ampiezza di poteri e con dirette conseguenze su rapporti contrattuali già instaurati il Consiglio di Stato afferma la necessità di assoggettare anche gli affidamenti in house al rito concernente in generale i contratti di lavori, servizi e forniture. E, in conclusione, applicando la tesi contraria rimarrebbero fuori dal rischio di declaratoria giurisdizionale di inefficacia proprio quegli affidamenti connotati maggiormente dalla deroga al principio generale dell'evidenza pubblica, affermato non solo dal Legislatore nazionale, ma anche da quello comunitario.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2533/2017

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