Appalti

Per le recinzioni con reti amovibili non serve un titolo edilizio

di Giovanni F. Nicodemo

Una recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti in ferro a “T” senza opere murarie non richiede il previo rilascio di un titolo edilizio. Diversamente, la realizzazione di muri di cinta, cordoli in calcestruzzo o simili vanno assoggettati a Scia o a permesso di costruire, a seconda della loro entità e dell'impatto. E' quanto affermato dal Tar Campania - Salerno sezione I con sentenza del13 aprile 2017 n. 735.

Il caso
Il caso giunto all'attenzione del giudice amministrativo ha ad oggetto la legittimità della realizzazione di un recinto con paletti a “T” e rete metallica zincata senza alcuna autorizzazione del Comune, realizzata dal privato per recintare un fondo agricolo.
L'amministrazione in occasione di un sopralluogo, constatata l'esistenza di tale rete e verificata l'assenza di una specifica autorizzazione, ne ordina la demolizione.
Il Tribunale amministrativo regionale adito accoglie il ricorso proposto per l'annullamento dell’ordine di demolizione sul presupposto che il manufatto in questione, in quanto non comporta una permanente ed apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi, può realizzarsi senza il preventivo rilascio di un titolo edilizio. La decisione del giudice amministrativo campano poggia sull'orientamento prevalente del Consiglio di Stato che ritiene che più che all'astratto genus o tipologia di intervento edilizio occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio. Con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione se idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (Consiglio di Stato sezione VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408).

La decisione
Con la sentenza in epigrafe il giudice amministrativo stabilisce che la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata in base alla natura, alle dimensioni delle opere e alla loro destinazione e funzione. Alla luce di questi parametri sono esenti dal regime del permesso di costruire le recinzioni di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno). Ad avviso del giudice amministrativo campano entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà. Al contrario è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, tale da incidere in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio (si veda Tar Puglia Bari, sezione III, 15 settembre 2015, n. 1236; in senso conforme, Tar Piemonte Torino, sezione II, 15 settembre 2015, n. 1342; Tar Umbria, sezione I, 7 agosto 2013, n. 434; Tar Salerno, sezione I, 7 marzo 2011, n. 430).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©